Cassazione Civile, Ordinanza n. 26934/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una fideiussione omnibus prestata a garanzia di un finanziamento concesso a un terzo. Il fideiussore ha chiesto di accertare: la nullità della garanzia per asserita predisposizione su schema ABI ritenuto anticoncorrenziale; l’inefficacia per mancato avveramento di una condizione sospensiva che, secondo la tesi attorea, subordinava l’erogazione del finanziamento alla sua preventiva autorizzazione; la nullità o estinzione della fideiussione per violazione dei doveri di buona fede e correttezza, con riferimento anche all’art. 1956 c.c. In appello è intervenuta una società cessionaria del credito in seguito a cartolarizzazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti undici motivi: vizi di motivazione e omessa pronuncia sulla legittimazione dell’interveniente; violazione delle norme sulla cessione dei crediti e sulla conservazione delle garanzie; contestazione della prova della cessione; errata applicazione dell’art. 1956 c.c. e del riparto dell’onere probatorio; nullità della fideiussione per intesa antitrust; mancato esame di ulteriori finanziamenti e prelievi del debitore; inefficacia della comunicazione con cui il garante aveva chiesto alla banca di attendere sue istruzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la mancata trascrizione completa delle conclusioni in sentenza è mera irregolarità formale se la questione è stata comunque esaminata e decisa; ha inoltre confermato che la cessionaria del credito, intervenuta in appello, aveva legittimazione ad intervenire quale successore a titolo particolare. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla cessione e sulla prova della cessione, osservando che la conservazione delle garanzie segue ex lege la cessione del credito e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa in cassazione, oltre al limite della doppia conforme. Ha ritenuto inammissibili anche le censure sull’art. 1956 c.c., perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva negato la liberazione del fideiussore per difetto di prova dei presupposti normativi. Ha rigettato il motivo sulla nullità antitrust della fideiussione, applicando il principio della nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI e rilevando la novità e/o l’indimostrata essenzialità delle clausole invocate. Ha respinto le doglianze sull’onere della prova e sulla valutazione dei finanziamenti al debitore, qualificandole come tentativi di nuova lettura del materiale probatorio. Infine, ha ritenuto manifestamente infondata la tesi della revocabilità/modificabilità unilaterale della fideiussione fondata sull’art. 1333 c.c., perché la comunicazione del garante era successiva alla conclusione del contratto.
Norme richiamate
La mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni in sentenza non ne determina la nullità se la questione è stata comunque esaminata e decisa.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione dedotta è stata affrontata, sia pure non integralmente riportata nell’epigrafe.
Il vizio di motivazione rilevante sussiste solo se manca l’effettivo esame della questione; altrimenti l’omissione è solo formale.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, le garanzie e i privilegi seguono il credito e restano validi a favore del cessionario senza formalità.
Alle cessioni onerose di crediti realizzate in operazioni di cartolarizzazione si applica il regime dell’art. 58 TUB, compresa la conservazione delle garanzie.
La cessione del credito non comporta automaticamente il trasferimento del rapporto contrattuale sottostante.
Il cessionario del credito può intervenire nel processo come successore a titolo particolare nel diritto controverso, senza che venga meno la legittimazione della parte originaria.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che siano indicate e diversificate le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
In caso di sentenza d’appello integralmente conforme a quella di primo grado, è precluso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi nei limiti previsti dalla norma.
La nullità del fideiussione non discende, di per sé, dalla violazione dell’art. 1956 c.c.; occorre verificare la specifica causa di nullità dedotta.
Per la liberazione del fideiussore è necessario provare che il creditore abbia concesso nuovo credito al terzo dopo la garanzia, conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
L’onere di provare i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. grava sul fideiussore che la invoca.
Le censure che richiedono una nuova valutazione delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità.
Le presunzioni semplici sono oggetto di valutazione del giudice di merito, non rivalutabile in cassazione se congruamente motivata.
La selezione e la forza dimostrativa degli indizi rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
artt. 101, 102, 103 TFUE
Richiamati in relazione alla disciplina antitrust delle fideiussioni ABI e alla nullità delle clausole restrittive della concorrenza.
Le intese restrittive della concorrenza sono nulle; nei contratti a valle la nullità colpisce le clausole riproduttive dell’intesa vietata, non necessariamente l’intero contratto.
La nullità parziale colpisce solo le clausole illecite, salvo che risulti che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse.
La disciplina della proposta irrevocabile non si applica a una comunicazione successiva alla conclusione del contratto, né consente revoca o modifica unilaterale del contenuto negoziale.
Massime di principio
- La mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza non comporta di per sé nullità: il vizio incide solo se si traduce in omessa decisione su domande o eccezioni ritualmente proposte.
- Nelle cessioni di crediti bancari in blocco, comprese quelle realizzate nell’ambito di cartolarizzazioni, le garanzie accessorie seguono il credito e conservano validità e grado in favore del cessionario senza necessità di formalità ulteriori.
- Il cessionario del credito può intervenire nel giudizio come successore a titolo particolare nel diritto controverso; la parte originaria resta in causa salvo estromissione concordata.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo l’onere di indicare specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
- La prova dei presupposti della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. grava sul fideiussore che invoca la norma: occorre dimostrare sia la concessione di nuovo credito dopo la garanzia, sia la consapevolezza del creditore del peggioramento delle condizioni del debitore.
- La nullità antitrust delle fideiussioni 'a valle' è normalmente parziale e colpisce solo le clausole che riproducono lo schema illecito, salvo che sia provata la volontà delle parti di concludere il contratto solo in presenza di quelle clausole.
- Perché una clausola anticoncorrenziale travolga l’intero contratto, è necessario dimostrare che essa era elemento essenziale e inscindibile dell’assetto negoziale; in difetto, opera la conservazione del contratto residuo.
- La disciplina dell’art. 1333 c.c. non consente di revocare o modificare unilateralmente un contratto già perfezionato sulla base di una successiva dichiarazione del garante.
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