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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36263/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un appartamento posto al piano inferiore ha chiesto la condanna della proprietaria dell'unità sovrastante al risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio divisorio. Secondo la prospettazione attorea, un tubo idrico collocato nel solaio era stato danneggiato da un piantone infisso sul pavimento in occasione dell'installazione di un cancelletto in ferro commissionata dalla convenuta a un artigiano. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, escludendo sia una responsabilità della committente per l'operato dell'appaltatore, sia la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia quella ex art. 2043 c.c. per fatto altrui. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, in relazione alla disciplina dei giudici ausiliari di appello, motivo poi rinunciato in memoria alla luce della pronuncia della Corte costituzionale; 2) errata qualificazione del rapporto come appalto anziché contratto d'opera e conseguente erronea esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; 3) violazione di legge, omesso esame e motivazione contraddittoria per avere la Corte d'appello trascurato che la scelta del punto di installazione del piantone sarebbe stata imposta dalla committenza, così integrando una ingerenza rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi secondo e terzo. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in astratto la responsabilità della proprietaria/committente ex art. 2051 c.c. solo perché il danno era stato materialmente provocato dall'intervento dell'artigiano. La Corte ha osservato che l'affidamento a terzi dell'installazione di un cancello non comporta, di per sé, la perdita della custodia dell'immobile, perché non trasferisce integralmente il potere di fatto sulla cosa; inoltre il danno lamentato derivava comunque dalla cosa in custodia, cioè dalla tubazione idrica nel solaio, sia pure modificata o lesionata dall'attività esecutiva. Ne consegue che la responsabilità del custode avrebbe potuto essere esclusa soltanto accertando il caso fortuito, ossia la condotta del terzo dotata di imprevedibilità e inevitabilità tali da interrompere il nesso causale, accertamento non compiuto dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode non è esclusa in via automatica dal fatto che il danno sia stato materialmente provocato dall'intervento di un terzo incaricato di eseguire lavori; occorre verificare se la cosa in custodia abbia comunque generato il danno e se il fatto del terzo integri caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte territoriale aveva escluso la responsabilità aquiliana per fatto altrui al di fuori dei casi previsti dalla legge; la Cassazione non fonda l'accoglimento su tale norma, ma censura l'omessa corretta verifica della responsabilità da cosa in custodia.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • l. 9 agosto 2013 n. 98

    È stata richiamata dal ricorrente la disciplina dei giudici ausiliari di appello, poi oggetto di rinuncia al motivo alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • d.l. 21 giugno 2013 n. 69

    conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013

    Le disposizioni che attribuivano ai giudici ausiliari lo status di componenti dei collegi delle Corti d'appello sono state richiamate solo nel primo motivo, poi rinunciato.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nel primo motivo in relazione alla legittimità della disciplina dei giudici ausiliari di appello.

  • art. 25 Cost.

    Invocato nel primo motivo in relazione alla legittimità della disciplina dei giudici ausiliari di appello.

  • art. 106 Cost.

    Invocato nel primo motivo in relazione alla legittimità della disciplina dei giudici ausiliari di appello.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel primo motivo in relazione alla legittimità della disciplina dei giudici ausiliari di appello.

Massime di principio

  • L'affidamento a un terzo dell'esecuzione di lavori su un immobile non comporta automaticamente la perdita della custodia del bene da parte del proprietario o committente.
  • Ai fini dell'art. 2051 c.c., il danno può ritenersi proveniente dalla cosa anche quando la cosa sia stata modificata o lesionata da un'attività esterna, se resta causalmente rilevante nel prodursi del pregiudizio.
  • La responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, da intendersi come fatto del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità tali da interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
  • Non è sufficiente, per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., constatare che il danno sia stato causato materialmente dall'appaltatore o dall'esecutore dell'opera, senza verificare se tale condotta integri un fattore autonomo di rottura del nesso causale.
  • Quando il giudice di merito esclude la responsabilità da cosa in custodia, deve accertare in concreto la sussistenza del caso fortuito e non limitarsi a qualificare come esterno l'intervento del terzo incaricato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeAppalto
RamiResponsabilità civileContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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