Sentenza del 23/11/2016 n. 23802 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di rettifica IVA non impugnato. Il contribuente aveva contestato la mancata notifica dell’avviso e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. In appello, l’Agenzia aveva prodotto l’avviso e la relata di notifica; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello rilevando che la relata non attestava le formalità previste per la notificazione. L’Agenzia aveva quindi chiesto la revocazione della sentenza, sostenendo che la relata conteneva invece tale attestazione. Dichiarata inammissibile la revocazione dalla Commissione tributaria regionale di Roma con sentenza del 24 ottobre-21 novembre 2008, l’Agenzia ha ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a suo avviso, la presenza dell’attestazione nella relata non era stata oggetto di controversia nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la regolarità della notificazione fosse stata oggetto dell’appello e di specifico esame da parte della Commissione tributaria regionale: la contestazione riguardava quindi una questione controversa e valutata nella decisione, non un errore revocatorio dovuto a una mera svista nella percezione degli atti. L’eventuale errore nell’apprezzamento delle risultanze processuali avrebbe dovuto essere fatto valere con ricorso per Cassazione, non con domanda di revocazione. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione, poiché il contribuente resistente non si è costituito.
Norme richiamate
Secondo quanto previsto dall'art. 395 c.p.c. , n. 4), la sentenza di appello può essere impugnata per revocazione se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
La revocazione per errore di fatto è ammessa quando il giudice abbia supposto l’esistenza di un fatto incontrovertibilmente falso o l’inesistenza di un fatto positivamente provato dagli atti, purché quel fatto non fosse un punto controverso deciso dalla sentenza. Non è invece il rimedio per contestare la valutazione o l’interpretazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice.
Infatti la valutazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, concernendo l'iter logico seguito della decisione, può eventualmente assumere rilevanza quale motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5), (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 7812 del 04/04/2006, Rv. 589948; Sez. 1, Sentenza n. 9505 del 28/06/2002, Rv. 555469).
L’eventuale censura relativa all’apprezzamento delle risultanze processuali e al percorso logico della decisione va proposta, ricorrendone i presupposti, in Cassazione secondo la disposizione indicata, e non mediante revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non consente di rimettere in discussione una questione che il giudice ha esaminato e deciso: occorre che si tratti di una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti e relativa a un fatto non controverso.
- Se la parte sostiene che il giudice abbia letto o valutato in modo errato un documento già esaminato nel giudizio, deve utilizzare il mezzo d’impugnazione appropriato contro la decisione, non la revocazione.
- Prima di scegliere il rimedio, è decisivo verificare se il fatto asseritamente travisato fosse stato dedotto e trattato nei precedenti gradi: se lo era, non ricorre il presupposto dell’errore revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
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