Cassazione Civile, Ordinanza n. 11193/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito per contributi previdenziali e sanzioni civili relativi a manodopera agricola. La Corte d'appello aveva ritenuto non prescritta la pretesa dell'ente, aveva rideterminato i contributi dovuti sulla base della contrattazione collettiva provinciale ritenuta più favorevole e aveva escluso la spettanza di agevolazioni contributive per mancata prova dei relativi presupposti. La società ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1185 e 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla presentazione della denuncia DMAG, momento in cui l'INPS sarebbe già in grado di verificare la correttezza dell'imponibile; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte di merito avesse dato per scontata l'inferiorità della paga corrisposta rispetto a quella contrattuale senza verificare area, livello d'inquadramento e paga effettivamente spettante; con il terzo ha dedotto nuovamente omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 6, commi 9 e 13, del d.l. n. 338/1989, assumendo che l'INPS avesse ricalcolato i contributi e revocato la fiscalizzazione sull'intero ammontare delle retribuzioni del trimestre, includendo anche lavoratori per i quali sarebbe stato rispettato il parametro retributivo di contrattazione collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio secondo cui, per i contributi agricoli, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine fissato dalla legge per il pagamento e non dalla presentazione delle denunce periodiche DMAG, perché fino a quel momento l'INPS non può esigere il credito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei conteggi già esaminati dal giudice di merito, senza indicare un fatto storico decisivo realmente omesso. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione puntuale e che la censura sulla fiscalizzazione restava comunque assorbita dalla mancata prova dei presupposti per gli sgravi. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per denunciare la violazione di norme di diritto nel primo e nel terzo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo interpreta in senso restrittivo, escludendo che possa servire a una rivalutazione del merito
invocato dalla ricorrente in tema di esigibilità del credito e decorrenza della prescrizione
applicato secondo il principio per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la scadenza del termine di pagamento dei contributi
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per affermare che la motivazione della sentenza di merito era puntuale e sufficiente
art. 6, commi 9 e 13, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in l. 7 dicembre 1989, n. 389
invocato per contestare il ricalcolo dei contributi e il recupero della fiscalizzazione; la censura è stata ritenuta assorbita e non idonea a scalfire il difetto di prova dei presupposti degli sgravi
richiamato implicitamente nella parte della decisione che valorizza la mancata prova dei presupposti degli sgravi contributivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, la prescrizione del credito previdenziale decorre dalla scadenza del termine fissato dalla legge per il pagamento, non dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera, poiché fino a quel momento il credito non è esigibile.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., rileva il momento in cui il creditore può effettivamente esercitare il diritto di credito; la mera possibilità di effettuare controlli o ricalcoli non anticipa la decorrenza della prescrizione.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di appello.
- Quando la sentenza di merito contenga una motivazione coerente e puntuale sui criteri di calcolo adottati e sulla valutazione delle prove, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'agevolazione o lo sgravio contributivo presuppone la prova dei relativi requisiti da parte del datore di lavoro; in mancanza di tale prova, la relativa doglianza resta assorbita e non può incidere sull'esito della controversia.
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