Cassazione Civile, Ordinanza n. 33618/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca che aveva chiesto l’ammissione di un credito derivante da due mutui, con riconoscimento del privilegio ipotecario sulle somme garantite da ipoteche volontarie e del residuo in chirografo. La curatela fallimentare aveva eccepito la revocabilità delle ipoteche, prima in modo generico e poi richiamando la revocatoria ordinaria e fallimentare, sostenendo che le garanzie fossero inefficaci perché non era stata provata l’esistenza di piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d, l. fall. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sulla banca, anche perché la documentazione prodotta era ritenuta insufficiente e uno dei piani risultava privo della sottoscrizione del legale rappresentante della debitrice. In cassazione la banca ha dedotto tre motivi: violazione delle norme sull’insinuazione al passivo e sull’onere della prova, violazione delle norme sulla esenzione da revocatoria dei piani attestati e violazione dell’art. 2697 c.c.; ha sostenuto che l’onere di produrre i piani non gravasse su di essa e che il Tribunale avesse erroneamente valutato l’idoneità dei piani. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la mancata liquidazione del rimborso forfettario del 15% e, in subordine, la erronea quantificazione complessiva del compenso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della banca, ritenendo infondati i motivi sulla ripartizione dell’onere della prova e inammissibili le censure che non colpivano la ratio decidendi. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale del fallimento limitatamente al mancato riconoscimento delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014, ritenendo che tale voce dovesse essere liquidata e potendo decidere nel merito senza ulteriori accertamenti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato solo in parte qua, con riconoscimento al fallimento del diritto alla liquidazione delle spese forfettarie nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Le spese di legittimità sono state poste a carico della banca, con compensazione parziale per un terzo in ragione dell’accoglimento incidentale parziale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Norme richiamate
richiamato dalla banca per sostenere l’assolvimento degli oneri di domanda di insinuazione al passivo, ma la Corte non ha accolto la tesi
disciplinano l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata decisa la controversia
art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.
la prova dell’esistenza di un piano attestato idoneo al risanamento costituisce fatto impeditivo dell’azione revocatoria ed è onere del creditore allegarlo e provarlo
richiamato dalla curatela per eccepire la revocatoria fallimentare
richiamato dalla curatela per eccepire la revocatoria ordinaria
richiamato dal ricorrente principale in tema di verificazione del passivo e riparto degli oneri probatori
la Corte lo applica per affermare che l’esistenza del piano attestato, quale causa di esenzione da revocatoria, deve essere provata dal creditore che la invoca
richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione delle spese professionali
"Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione"
la Corte afferma che la mancata previsione di tale voce nel decreto impugnato integra violazione di legge
richiamato dal fallimento per contestare la liquidazione del compenso per fasi e secondo i parametri medi; la Corte non esamina nel merito la censura perché attiene alla valutazione di merito
richiamato nel ricorso incidentale, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento parziale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato
richiamato dalla banca nella domanda di ammissione per gli interessi sul credito ipotecario
richiamato dalla banca nella domanda di ammissione per gli interessi sul credito ipotecario
richiamato dalla banca nella domanda di ammissione per gli interessi garantiti da ipoteca
Massime di principio
- Quando il curatore eccepisce la revocabilità di un’ipoteca o di altro atto a garanzia del credito, il creditore che invochi l’esenzione fondata su un piano attestato di risanamento deve allegare e provare l’esistenza del piano e la sua idoneità a integrare la causa di esenzione da revocatoria.
- L’onere probatorio sull’esistenza del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d, l. fall. grava sul creditore istante perché si tratta di fatto impeditivo rispetto all’eccezione revocatoria sollevata dalla curatela, in coerenza con l’art. 2697 c.c. e con il criterio della vicinanza della prova.
- In sede di ricorso per cassazione sono inammissibili le censure che non colpiscono la ratio decidendi della decisione impugnata, o che investono circostanze non rilevanti ai fini del decidere.
- Nel giudizio di legittimità la quantificazione del compenso professionale, quando censurata solo sotto il profilo della misura concreta e non per violazione dei parametri normativi, attiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge.
- La liquidazione delle spese processuali deve ricomprendere, quando dovuti, anche il rimborso spese forfettarie nella misura prevista dalla normativa sui parametri forensi, ove la relativa voce non sia stata liquidata dal giudice di merito.
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