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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33618/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca che aveva chiesto l’ammissione di un credito derivante da due mutui, con riconoscimento del privilegio ipotecario sulle somme garantite da ipoteche volontarie e del residuo in chirografo. La curatela fallimentare aveva eccepito la revocabilità delle ipoteche, prima in modo generico e poi richiamando la revocatoria ordinaria e fallimentare, sostenendo che le garanzie fossero inefficaci perché non era stata provata l’esistenza di piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d, l. fall. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sulla banca, anche perché la documentazione prodotta era ritenuta insufficiente e uno dei piani risultava privo della sottoscrizione del legale rappresentante della debitrice. In cassazione la banca ha dedotto tre motivi: violazione delle norme sull’insinuazione al passivo e sull’onere della prova, violazione delle norme sulla esenzione da revocatoria dei piani attestati e violazione dell’art. 2697 c.c.; ha sostenuto che l’onere di produrre i piani non gravasse su di essa e che il Tribunale avesse erroneamente valutato l’idoneità dei piani. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la mancata liquidazione del rimborso forfettario del 15% e, in subordine, la erronea quantificazione complessiva del compenso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della banca, ritenendo infondati i motivi sulla ripartizione dell’onere della prova e inammissibili le censure che non colpivano la ratio decidendi. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale del fallimento limitatamente al mancato riconoscimento delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014, ritenendo che tale voce dovesse essere liquidata e potendo decidere nel merito senza ulteriori accertamenti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato solo in parte qua, con riconoscimento al fallimento del diritto alla liquidazione delle spese forfettarie nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Le spese di legittimità sono state poste a carico della banca, con compensazione parziale per un terzo in ragione dell’accoglimento incidentale parziale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    richiamato dalla banca per sostenere l’assolvimento degli oneri di domanda di insinuazione al passivo, ma la Corte non ha accolto la tesi

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    disciplinano l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata decisa la controversia

  • art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.

    la prova dell’esistenza di un piano attestato idoneo al risanamento costituisce fatto impeditivo dell’azione revocatoria ed è onere del creditore allegarlo e provarlo

  • art. 66 l. fall.

    richiamato dalla curatela per eccepire la revocatoria fallimentare

  • art. 2901 c.c.

    richiamato dalla curatela per eccepire la revocatoria ordinaria

  • art. 95, comma 1, l. fall.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di verificazione del passivo e riparto degli oneri probatori

  • art. 2697 c.c.

    la Corte lo applica per affermare che l’esistenza del piano attestato, quale causa di esenzione da revocatoria, deve essere provata dal creditore che la invoca

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione delle spese professionali

  • art. 2, comma 2, D.M. 55/2014

    "Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione"

    la Corte afferma che la mancata previsione di tale voce nel decreto impugnato integra violazione di legge

  • art. 4 D.M. 55/2014

    richiamato dal fallimento per contestare la liquidazione del compenso per fasi e secondo i parametri medi; la Corte non esamina nel merito la censura perché attiene alla valutazione di merito

  • art. 2333 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento parziale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato

  • art. 54, u.c., l. fall.

    richiamato dalla banca nella domanda di ammissione per gli interessi sul credito ipotecario

  • art. 55 l. fall.

    richiamato dalla banca nella domanda di ammissione per gli interessi sul credito ipotecario

  • art. 2855, commi 2 e 3 c.c.

    richiamato dalla banca nella domanda di ammissione per gli interessi garantiti da ipoteca

Massime di principio

  • Quando il curatore eccepisce la revocabilità di un’ipoteca o di altro atto a garanzia del credito, il creditore che invochi l’esenzione fondata su un piano attestato di risanamento deve allegare e provare l’esistenza del piano e la sua idoneità a integrare la causa di esenzione da revocatoria.
  • L’onere probatorio sull’esistenza del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d, l. fall. grava sul creditore istante perché si tratta di fatto impeditivo rispetto all’eccezione revocatoria sollevata dalla curatela, in coerenza con l’art. 2697 c.c. e con il criterio della vicinanza della prova.
  • In sede di ricorso per cassazione sono inammissibili le censure che non colpiscono la ratio decidendi della decisione impugnata, o che investono circostanze non rilevanti ai fini del decidere.
  • Nel giudizio di legittimità la quantificazione del compenso professionale, quando censurata solo sotto il profilo della misura concreta e non per violazione dei parametri normativi, attiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge.
  • La liquidazione delle spese processuali deve ricomprendere, quando dovuti, anche il rimborso spese forfettarie nella misura prevista dalla normativa sui parametri forensi, ove la relativa voce non sia stata liquidata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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