Cassazione Civile, Ordinanza n. 22334/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce dal recesso comunicato da una società preponente da un contratto di agenzia con un consulente finanziario. La preponente aveva contestato al consulente plurime violazioni della disciplina di settore, dei regolamenti attuativi e delle regole interne del gruppo, ritenendole tali da integrare giusta causa di recesso; in via riconvenzionale aveva chiesto anche manleva per somme che avrebbe potuto dover corrispondere a clienti e il risarcimento per sviamento di clientela. Il giudice di primo grado, poi la corte d'appello, hanno però ritenuto che la lettera di recesso fosse del tutto generica, priva di specifica indicazione delle condotte e delle norme violate, e hanno escluso la prova sia della giusta causa sia della responsabilità dell'agente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2119 c.c., assumendo che i giudici di merito non avessero concretizzato la clausola generale della giusta causa valorizzando i fatti asseritamente provati; 2) violazione degli artt. 2730, 2733, 2735 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che alcune dichiarazioni sottoscritte dall'agente dovessero essere lette come confessione stragiudiziale di fatti sfavorevoli; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che alcune dichiarazioni rese dall'agente a terzi fossero state erroneamente non considerate fatti pacifici e non contestati. Il resistente ha eccepito la correttezza della valutazione di merito e la ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente incardinate come violazioni di legge e vizi processuali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che nessun motivo aggrediva realmente la ratio principale della decisione impugnata, cioè la valutazione di generica contestazione contenuta nella lettera di recesso; inoltre ha ritenuto non decisiva la pretesa confessione dell'agente, evidenziando che la corte territoriale aveva argomentato in modo congruo perché la dichiarazione prodotta non potesse essere considerata ammissione di responsabilità. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La giusta causa di recesso va apprezzata in concreto, ma la censura di legittimità non può limitarsi ad affermare in astratto che i fatti integrerebbero tale clausola generale se il giudice di merito ha escluso in fatto la specificità della contestazione e la prova delle condotte addebitate.
La qualificazione di una dichiarazione come confessione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
Richiamato per sostenere il valore confessorio di dichiarazioni scritte; la Corte ribadisce che occorre verificare in concreto se il contenuto sia davvero sfavorevole al dichiarante.
La dichiarazione resa fuori dal processo può assumere valore confessorio solo se contiene un'ammissione chiara di fatti sfavorevoli; altrimenti il giudice può escluderne la natura di confessione.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
La censura è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione della violazione del principio di non contestazione, mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per veicolare un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità processuale non è ammissibile se non individua un effettivo errore processuale, ma solo una contestazione del merito.
Il ricorso deve riportare o richiamare i passi salienti dei documenti su cui si fonda la censura; in difetto, la doglianza è inammissibile per carenza di autosufficienza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio processuale, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione di una dichiarazione come confessione stragiudiziale costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
- Per fondare la giusta causa di recesso da un rapporto di agenzia non basta invocare in astratto una clausola generale: occorre che la contestazione sia specifica e che le condotte addebitate risultino provate.
- La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile quando si risolve nell'allegare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza denunciare un effettivo errore nell'applicazione del principio di non contestazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si invoca il contenuto di un documento o di una dichiarazione, occorre riportarne i passaggi decisivi in modo da consentire il controllo di legittimità.
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