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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08102/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di pagamento di ulteriori periodi di attività lavorativa, asseritamente svolti oltre l'orario normale e ricavabili dai cartellini presenza, nonché una domanda qualificata dai ricorrenti come sanzionatoria per il mancato adeguamento del datore di lavoro a una precedente sentenza che aveva dichiarato illegittimo il regolamento aziendale nella parte in cui escludeva dal computo dell'orario la pausa e i primi dieci minuti eccedenti l'orario ordinario. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) travisamento dei cartellini presenza e omesso rilievo del dato storico dell'osservanza del tempo di lavoro, con dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2709 c.c.; 2) sempre sul valore probatorio dei cartellini e sul rapporto tra prudente apprezzamento e prova legale; 3) violazione di legge per avere applicato alla fattispecie la disciplina dello straordinario e della necessità di autorizzazione, ritenuta inconferente rispetto al "lavoro aggiuntivo"; 4) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, relativo sia al mancato pagamento dei tempi rivendicati sia alla domanda sanzionatoria per inadempimento alla sentenza n. 57/2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che i cartellini presenza provassero soltanto l'entrata e l'uscita del lavoratore, ma non anche l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nei segmenti temporali interni controversi; la valutazione di tale materiale probatorio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c. o dell'art. 2709 c.c. Ha inoltre osservato che i motivi di violazione di legge erano generici, perché non specificavano con precisione le norme asseritamente violate né si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova dello svolgimento del lavoro aggiuntivo. Quanto al vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte ha escluso che vi fosse un fatto storico trascurato, trattandosi invece di contestazioni sulla valutazione delle prove. La pretesa sanzionatoria è stata ritenuta meramente assertiva e comunque non agganciata a una specifica base normativa o a un effettivo thema decidendum. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione della norma non può essere invocata per censurare la valutazione del materiale probatorio riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, quando non vi sia un vero travisamento del fatto probatorio in sé

  • art. 2709 c.c.

    i cartellini presenza non sono assimilabili ai libri e alle scritture contabili tipici dell'imprenditore e non godono di fede privilegiata circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel tempo intercorrente tra ingresso e uscita

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il richiamo a tale norma non basta a convertire in vizio processuale una doglianza che, in realtà, attacca la valutazione delle prove o pretende di ridiscutere il merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omissione di un fatto storico decisivo e non per contestazioni sulla valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo di violazione di legge deve indicare specificamente le disposizioni violate e spiegare in modo intellegibile e puntuale il contrasto con la decisione impugnata

  • art. 2214 c.c.

    richiamato per escludere che i cartellini presenza rientrino tra i libri e le scritture contabili dell'imprenditore

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, è rimedio tipico della revocazione per errore di fatto

  • art. 614 bis c.p.c.

    richiamato solo in via esemplificativa come possibile base di una misura sanzionatoria, ma non risultante effettivamente dedotta e discussa in causa

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'atto di sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • I documenti di rilevazione dell'orario di entrata e uscita provano l'effettuazione delle timbrature, ma non sono di per sé prova legale dell'effettivo lavoro svolto nei segmenti temporali interni contestati.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie: la valutazione della concludenza delle prove resta riservata al giudice di merito e non integra, da sola, violazione dell'art. 116 c.p.c.
  • Il vizio di violazione di legge richiede specifica indicazione delle norme violate e un confronto argomentato con la ratio decidendi, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica o generica.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi effettivamente non esaminati, non il dissenso sulla valutazione di prove già considerate.
  • Se il presunto errore investe il contenuto oggettivo della prova in sé, il rimedio tipico può essere la revocazione per errore di fatto; se invece riguarda la lettura o la valutazione della prova, la censura deve rispettare i limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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