Cassazione Penale, Ordinanza n. 12065/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma di lieve entità. Il ricorso contestava, da un lato, l'affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito l'avessero fondata su mere presunzioni e su una motivazione illogica, senza considerare una ricostruzione alternativa difensiva incentrata sull'uso personale della sostanza; dall'altro, lamentava la mancata esclusione della recidiva, assumendo che sul punto la sentenza non avrebbe contenuto un argomento effettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla responsabilità perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, già compiuta in modo congruo e non manifestamente illogico dai giudici di merito. Quanto alla recidiva, ha osservato che la relativa questione non era stata devoluta in appello, essendo stato trattato solo il bilanciamento con le attenuanti generiche, e non poteva quindi essere dedotta per la prima volta in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non scrutinabili le doglianze sulla responsabilità perché volte a ottenere una diversa lettura delle prove, già esaminate in modo coerente e fondato su dati oggettivi, tra cui il rinvenimento in abitazione di cocaina suddivisa in 10 involucri e in quantitativo idoneo a ricavare 15 dosi medie singole, elementi incompatibili con il solo uso personale. La censura sulla recidiva è stata ritenuta nuova, poiché non proposta in appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è stata ritenuta integrata sulla base del rinvenimento di cocaina suddivisa in più involucri e del quantitativo complessivo, valutati come incompatibili con il solo uso personale.
La questione relativa alla recidiva non poteva essere esaminata in cassazione perché non devoluta con l'atto di appello; il motivo era quindi nuovo in sede di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto forma di rivalutazione del fatto e delle prove, quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
- La deduzione dell'uso personale della sostanza stupefacente può essere disattesa quando i giudici di merito valorizzino elementi oggettivi come il confezionamento in più dosi e il quantitativo complessivo di principio attivo, se tali dati risultano incompatibili con l'ipotesi difensiva.
- Le censure sulla recidiva o, in generale, su statuizioni non devolute in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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