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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12028/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La persona condannata in appello per frode informatica ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d'appello, deducendo che, pur avendo il difensore chiesto tempestivamente copia della sentenza e del verbale d'udienza per redigere il ricorso per cassazione, la cancelleria aveva riscontrato la richiesta solo chiedendo diritti non dovuti, poiché l'assistita era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e aveva poi trasmesso la documentazione via PEC solo quando il termine per impugnare era ormai decorso. La ricorrente ha quindi sostenuto che il ritardo non era a lei imputabile e che sussisteva la forza maggiore/causa non imputabile richiesta per la remissione in termini. La Procura generale ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di restituzione nel termine. Ha ritenuto provato che il difensore avesse chiesto tempestivamente la copia della sentenza resa con motivazione contestuale e che la documentazione fosse stata inviata solo dopo la scadenza del termine per impugnare, nonostante la sollecitazione e la produzione della documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre affermato che, anche nel caso di sentenza con motivazione contestuale letta in udienza, il difensore conserva diritto a ottenere tempestivamente copia del provvedimento per predisporre un adeguato ricorso. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza d'appello è stata dichiarata non esecutiva, con revoca dell'ordine di esecuzione e ordine di liberazione dell'imputata se eseguito e se non detenuta per altro titolo. La Corte ha anche disposto la sospensione del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 175, comma 8, c.p.p. dal giorno della sentenza d'appello alla notificazione dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    Norma applicata per la restituzione nel termine per proporre impugnazione e per la sospensione del decorso della prescrizione nel periodo rilevante; la Corte ne riconosce l'operatività quando il ritardo non sia imputabile alla parte e vi sia stata tempestiva e diligente attivazione del difensore.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma sul deposito della sentenza, in combinazione con l'art. 585 c.p.p., per evidenziare la ristrettezza dei termini di impugnazione dopo la motivazione contestuale.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per indicare il termine per proporre ricorso per cassazione, rilevante ai fini della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine.

  • art. 164 disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti alla restituzione nel termine e alla trasmissione degli atti al giudice del merito.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti alla restituzione nel termine e alla trasmissione degli atti al giudice del merito.

Massime di principio

  • In tema di restituzione nel termine per impugnare, il difensore deve dimostrare non solo di aver richiesto tempestivamente copia della decisione, ma anche di aver posto in essere ogni ulteriore iniziativa diligente per ottenerne il rilascio; tale onere probatorio può dirsi assolto quando risulti una concreta e documentata sollecitazione della cancelleria.
  • La sentenza con motivazione contestuale letta in udienza non esclude il diritto della parte a ottenere tempestivamente copia del provvedimento, se tale copia è necessaria per predisporre un atto di impugnazione adeguato.
  • Il ritardo nella trasmissione della copia della sentenza non è imputabile alla parte quando la richiesta sia stata tempestiva e la consegna sia avvenuta solo dopo la scadenza del termine per impugnare, soprattutto se vi è stata prova della regolare attivazione difensiva e della posizione di patrocinio a spese dello Stato.
  • Accolta la restituzione nel termine, la sentenza da impugnare deve essere dichiarata non esecutiva, con conseguente revoca dell'ordine di esecuzione eventualmente emesso e sospensione del decorso della prescrizione nel periodo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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