Cassazione Penale, Ordinanza n. 12041/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Contestava: 1) la ritenuta persistente applicabilità dell'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, sostenendo che l'abrogazione del reddito di cittadinanza avesse già fatto venir meno la norma incriminatrice; 2) la mancata qualificazione del fatto come falso innocuo, con doglianze di vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge; 3) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che l'effetto abrogativo della legge n. 197 del 2022, per quanto riguarda l'art. 1, comma 318, era sospeso fino al 1 gennaio 2024, con conseguente perdurante applicazione dell'art. 7 e dei relativi effetti penali nel periodo considerato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva implicitamente escluso sia le attenuanti generiche sia la sospensione condizionale valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La disposizione è stata ritenuta ancora applicabile nel periodo rilevante, nonostante la successiva abrogazione del reddito di cittadinanza, perché l'efficacia dell'effetto abrogativo era sospesa fino al 1 gennaio 2024.
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318
È stata interpretata nel senso che l'entrata in vigore della norma non ha prodotto immediatamente l'effetto abrogativo dell'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, poiché tale effetto era sospeso sino al 1 gennaio 2024.
Invocato dal ricorrente per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non riconosciuto dai giudici di merito e non accolto in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito il regime temporale di efficacia di una norma sostanziale, la doglianza che ne affermi l'immediata abrogazione è manifestamente infondata se la disposizione risulta ancora applicabile ratione temporis.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito su questioni fattuali già esaminate dai giudici di merito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena può risultare anche implicitamente dalla valorizzazione, da parte del giudice di merito, di precedenti penali significativi dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
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