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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12036/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di ricorso per omessa motivazione. Dal testo non emergono il reato contestato né ulteriori dettagli fattuali sulla condotta. La censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in termini generici e riferita a profili non deducibili in cassazione contro una decisione adottata all'esito di concordato in appello e di rinuncia ai motivi di gravame; il ricorrente non ha specificato quali temi o motivi non rinunciati sarebbero stati omessi dalla motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in presenza di sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di rinuncia ai motivi di appello, sono deducibili in cassazione solo questioni inerenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre restano precluse doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della motivazione non specificamente riferiti a questioni non rinunciate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente il concordato in appello; la sentenza resa a seguito di tale accordo è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza resa a seguito di rinuncia ai motivi di appello

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la validità del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi di appello rinunciati o che lamentano genericamente un difetto di motivazione senza indicare specificamente i capi o i punti non devoluti e non rinunciati su cui la motivazione sarebbe mancata.
  • In questa forma di definizione del giudizio, il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né su nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione resta limitata ai soli temi non oggetto di rinuncia.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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