Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12039/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la condanna a pena detentiva e pecuniaria per reati in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che doveva essere riconosciuta la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, assumendo che tale beneficio sarebbe spettato una volta applicata la fattispecie lieve. Con il terzo motivo ha censurato il rigetto dell'istanza di dissequestro delle somme sequestrate, sostenendo implicitamente la legittima provenienza del denaro rinvenuto in suo possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la lieve entità in ragione del consistente quantitativo di stupefacente rinvenuto, superiore a 1000 dosi medie singole di marijuana e 16 dosi medie singole di cocaina, della scarsa qualità della sostanza e del rinvenimento di bilancini e sostanza da taglio, elementi incompatibili con l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Da tale infondatezza ha fatto discendere l'inammissibilità del secondo motivo, in quanto logicamente dipendente dal riconoscimento della lieve entità. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché il ricorrente, privo di redditi e percettore del reddito di cittadinanza, non aveva offerto alcun elemento probatorio idoneo a giustificare la provenienza dei oltre 15.000 euro sequestrati. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie di lieve entità non è applicabile quando il quantitativo di stupefacente, la qualità della sostanza e la presenza di strumenti di confezionamento o taglio evidenziano una condotta non marginale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

  • art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    La decisione richiama la disciplina dei reati in materia di stupefacenti e, in particolare, l'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare non solo il dato quantitativo della sostanza, ma anche la sua qualità e la presenza di strumenti di pesatura o taglio, che possono escludere la minima offensività della condotta.
  • Quando il primo motivo di ricorso, diretto a ottenere la riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave, è infondato, diventano inammissibili i motivi che dipendono logicamente da tale riqualificazione, come quelli relativi al trattamento sanzionatorio o ai benefici di pena.
  • In sede di sequestro e richiesta di dissequestro di somme di denaro, incombe sull'interessato fornire un supporto probatorio idoneo a spiegare la lecita provenienza del denaro quando gli elementi fattuali depongono per un'origine non giustificata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioSequestroImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.