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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12040/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, con la quale a un imputato è stata applicata la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e 12.600 euro di multa, mentre all'altro è stata aumentata di mesi 4 la pena già inflitta con precedente sentenza del medesimo ufficio. I due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, di contenuto identico, articolando un unico motivo: vizio di motivazione per omessa pronuncia circa la possibile sussistenza di elementi per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice non avrebbe verificato la presenza di cause di non punibilità o di evidenti ragioni di assoluzione/proscioglimento. La Corte ha ritenuto la censura generica, perché non accompagnata dall'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre una pronuncia ex art. 129 c.p.p., e ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p., è inammissibile per genericità l'impugnazione che contesti la mancata verifica o motivazione sulla sussistenza di cause di non punibilità senza indicare in modo specifico quali fossero le concrete ragioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., escludendo che vi fossero elementi per ritenere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.

    Richiama il rito del patteggiamento, nel quale è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

    La censura sul mancato rilievo di cause di non punibilità o proscioglimento è ammissibile solo se sorretta da specifiche ragioni concrete; la deduzione generica è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte cost. n. 186/2000

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    Viene richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cass., Sez. VI, n. 250/2015

    Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250

    È richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, la doglianza sulla mancata verifica dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile per genericità se non indica specifiche ragioni di proscioglimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta, la censura di omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile per genericità se non individua specificamente i presupposti concreti che avrebbero imposto l'immediata pronuncia liberatoria.
  • L'impugnazione contro una sentenza di patteggiamento non può limitarsi a contestare in astratto il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma deve indicare in modo puntuale la causa di non punibilità o di proscioglimento rilevabile dagli atti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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