Cassazione Penale, Ordinanza n. 11972/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la definizione del procedimento di merito e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice cautelare)
La controversia
L'indagata impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato, nei suoi confronti, l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione a contestazioni di concorso in detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti. Nel ricorso articolava due censure: con il primo motivo deduceva violazione di norme processuali in tema di valutazione del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 273 c.p.p. per asserita mancanza di gravi indizi di colpevolezza, lamentando motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, anche per travisamento della prova. Successivamente, il difensore ha però formalmente rinunciato al ricorso, rappresentando che il procedimento si era definito con sentenza del giudice monocratico che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie stupefacenti contestata
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della contestazione cautelare
dedotta quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione
evocato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione dopo che il procedimento è stato definito in modo da rendere superata la censura cautelare o comunque priva di utilità l'impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Le doglianze contro un'ordinanza cautelare relative a gravi indizi e pericolo di reiterazione restano assorbite quando il ricorso viene meno per rinuncia e sopravvenuta cessazione dell'interesse a coltivarlo.
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