Cassazione Penale, Sentenza n. 17190/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato Aurora Bozzer, titolare dell'azienda "I pioppi di Aurora Bozzer e c. s.a.s.", per reati edilizi (omissione di autorizzazioni e violazioni della normativa urbanistica e antisismica) e per gestione non autorizzata di rifiuti (deiezioni canine). Il ricorso articolava quattro motivi: (1) la veranda realizzata rientrerebbe nella percentuale di edilizia libera prevista dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia n.19/2009 e rispettava le norme antisismiche; (2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati edilizi; (3) errata applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 in assenza di indici di organizzazione per la gestione non autorizzata dei rifiuti; (4) prescrizione anche rispetto al capo relativo ai rifiuti anteriore alla sentenza di primo grado, essendo i periodi di sospensione utili per la sanatoria non applicabili al reato di cui all'art. 256.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato il primo motivo osservando che la normativa regionale non può derogare alla disciplina statale in materia di prescrizioni antisismiche; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché non è stata fornita prova certa dell'epoca di ultimazione dei lavori e i reati edilizi contestati hanno natura permanente fino alla fine dei lavori o all'ottenimento dell'autorizzazione; ha respinto il terzo motivo ritenendo che lo smaltimento sistematico delle deiezioni canine, unito alla percezione di rette comunali per la gestione del canile, costituisse indice di attività d'impresa e quindi giustificasse la contestazione ai sensi dell'art. 256; ha escluso anche il quarto motivo rilevando che le sospensioni delle udienze richieste dall'imputata per completare la pratica di sanatoria hanno sospeso il corso della prescrizione per l'intero procedimento. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese e all'obolo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le disposizioni urbanistiche nazionali costituiscono riferimento per i reati edilizi; il permesso di costruire in sanatoria (art. 36) estingue i reati contravvenzionali urbanistici ma non le fattispecie previste dalla normativa antisismica o relative alle opere in conglomerato cementizio
art. 256, comma 1, lett. a)
La gestione non autorizzata di rifiuti può integrare il reato previsto dall'art. 256 se emergono indici di attività organizzata; nel caso specifico lo smaltimento sistematico di deiezioni unitamente a una gestione di canile con percezione di rette è stato ritenuto idoneo a far emergere tale organizzazione
Costituzione
La materia della sicurezza statica degli edifici (norme antisismiche) rientra nella competenza statale esclusiva e non è derogabile dalle legislazioni regionali
In caso di inammissibilità del ricorso alla Corte di cassazione, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 (spese e somme da versare alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- La normativa regionale in materia urbanistica non può derogare alle prescrizioni statali in tema di sicurezza antisismica; il rispetto tecnico antisismico non estingue automaticamente le fattispecie penali previste dalla normativa antisismica
- Il permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali urbanistici di competenza territoriale ma non le violazioni disciplinate dalla normativa antisismica o relative a specifiche fattispecie diverse
- I reati edilizi relativi a omissione di denunce, presentazione progetti e inizio lavori senza preventiva autorizzazione sono reati 'permanenti' che si consumano fino al completamento dei lavori o all'ottenimento dell'autorizzazione; pertanto la prova dell'epoca di ultimazione grava sull'imputato se invoca la prescrizione
- La prescrizione può essere sospesa per attività processuali richieste dall'imputato stesso (es. richieste di rinvii per completare iter di sanatoria), con conseguente interruzione del decorso prescrizionale per l'intero procedimento
- Per integrare la fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) è necessario valutare elementi concreti che denotino una minima organizzazione dell'attività di smaltimento; smaltimenti sistematici e associati a gestione imprenditoriale possono costituire indizi sufficienti
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