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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17164/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la confisca e le misure di prevenzione disposte in primo grado nei confronti di Di Giovanni Calcedonio e dei terzi intestatari (Sciortino Orsola e Di Giovanni Daniela). I motivi principali: 1) censura dell'inquadramento soggettivo della pericolosità (contestata "contiguità" alla mafia e qualificazione come pericolosità "mista"); 2) mancata o insufficiente verifica della "correlazione temporale" tra la condizione di pericolosità e gli incrementi patrimoniali ritenuti illeciti; 3) contestazione della confiscabilità di specifici beni (pretesa donazione/adempimento da parte di terzi, in particolare Sciortino Giuseppe); 4) profili di illegittimità procedurale relativi alla durata del giudizio di secondo grado e alla legittimità delle sospensioni (art. 27 comma 6 d.lgs. 159/2011 e disciplina delle sospensioni), nonché contestazioni legate alla prevedibilità della confisca sotto il profilo dell'art. 7 CEDU e alla presunta violazione del divieto di bis in idem rispetto a confische penali.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. Per Di Giovanni Calcedonio il ricorso è infondato: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della pericolosità "mista" (contiguità storica con esponenti mafiosi e pericolosità semplice per reati produttivi di reddito illecito), valida la valutazione autonoma in sede di prevenzione, rispettata la correlazione temporale e non sussistente violazione dell'art. 7 CEDU o del principio di tassatività. È stata altresì esclusa la violazione del divieto di bis in idem tra confisca penale per equivalente e confisca di prevenzione. Per Sciortino Orsola il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi generici e di fatto (riproposta del motivo di appello senza adeguato confronto critico col provvedimento impugnato); conseguentemente condanna alle spese e sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Per Di Giovanni Daniela il ricorso è infondato: il Collegio ha ritenuto legittime la maggior parte delle sospensioni dei termini; soltanto una sospensione è stata ritenuta illegittima ma non sufficiente a determinare lo "sforamento" del termine massimo e quindi la perdita di efficacia della confisca. Confermata dunque la legittimità della confisca disposta in primo grado; condanne alle spese processuali ove previste.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011

    art. 1 comma 1 lett. b; art. 4 comma 1 lett. a; art. 24; art. 27 comma 6; art. 29 comma 1

    La disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali consente l'inquadramento 'misto' della pericolosità. L'autonomia dell'azione di prevenzione (art. 29) permette valutazioni autonome anche in assenza di giudicato penale; l'art. 1 lett. b richiede abitualità delittuosa ma tollera intervalli temporalmente giustificabili; art. 24/art.27 regolano i termini e le sospensioni del procedimento in materia di confisca

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Principio di prevedibilità delle conseguenze penali/produttive di provvedimenti sfavorevoli. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale e della sentenza della Corte costituzionale n.24/2019, non sussista violazione della prevedibilità nel caso concreto

  • codice di procedura penale

    art. 304 comma 1; art. 616

    Art. 304 c.p.p. (sospensione e rinvii) richiamato per la disciplina delle sospensioni dei termini; l'art. 616 c.p.p. disciplina la sanzione pecuniaria per atti processuali inammissibili o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte costituzionale

    Ha contribuito a definire i limiti di tassatività e prevedibilità nell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, richiedendo individuazione di delitti produttivi di reddito per l'applicazione della confisca preventiva; decisione recepita dalla Corte di cassazione quale parametro interpretativo

  • Giurisprudenza di legittimità e Corte EDU

    Sez. U Gattuso (2018); Sez. VI n.20557 del 10.6.2020; Sez. V n.30757 del 29.9.2020; Corte EDU, De Tommaso c. Italia (23.2.2017)

    Giurisprudenza che chiarisce: il concetto di 'appartenenza' in materia di prevenzione è più ampio della partecipazione penale; l'interpretazione giurisprudenziale successiva ai fatti può essere applicata se costituisce "diritto vivente"; precisazioni sulle ipotesi di sospensione e termini per la difesa nei procedimenti di prevenzione

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione patrimoniale è ammessa la "ricostruzione autonoma" dei fatti anche in assenza di giudicato penale: il giudice può valorizzare indizi e atti istruttori per accertare contiguità mafiosa o pericolosità semplice purché la motivazione sia congrua e non apparente.
  • La pericolosità "mista" (fase iniziale di contiguità qualificata e successiva pericolosità semplice per reati produttivi di reddito illecito) è valutabile cumulativamente; la correlazione temporale tra pericolosità e acquisti patrimoniali richiede continuità ragionevole ma tollera intervalli quando giustificati (es. periodi detentivi o lacune probatorie non decisive).
  • La confisca di prevenzione e la confisca penale per equivalente sono strumenti giuridici diversi (recuperatorio vs sanzionatorio); la loro sequenziale applicazione non configura automaticamente violazione del divieto di bis in idem.
  • La prospettata violazione del principio di prevedibilità (art. 7 CEDU) richiede valutazione caso per caso: se la norma e la sua interpretazione costituiscono "diritto vivente" al momento della decisione, l'applicazione retroattiva dell'interpretazione non è necessariamente illegittima.
  • Le eccezioni relative alla durata del giudizio di secondo grado richiedono dimostrare che le sospensioni siano illegittime e che, complessivamente, abbiano determinato il superamento del termine massimo utile alla conservazione dell'efficacia della misura; sospensioni concesse per esigenze difensive giustificate non sono imputabili alla parte e vengono computate diversamente.
  • Contestazioni circa la titolarità dei beni (donazioni indirette o adempimenti di crediti) devono essere provate con elementi concreti e specifici: ricorsi generici o riproposizioni di motivi di fatto già esaminati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili.

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