Cassazione Penale, Sentenza n. 17173/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari adottata dal Tribunale di Catanzaro in sede di riesame: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, contestando in particolare che il pericolo di reiterazione del reato non fosse stato valutato rispetto ai parametri oggettivi e soggettivi richiesti (modalita' del fatto, personalita' dell'indagato), nonche' la mancata verifica della concretezza e attualita' del periculum come prescrive la legge n.47/2015; si deduceva inoltre violazione del principio di proporzionalita' atteso il ruolo ritenuto marginale dell'indagato, la sua incensuratezza, l'allontanamento dalle dinamiche associative e il sequestro dei beni che, secondo la difesa, avrebbe esaurito la capacita' a delinquere.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale che, sulla base delle intercettazioni e degli altri elementi acquisiti, ha individuato un ruolo significativo di Agosta nella gestione della documentazione di trasporto e della contabilita' del sodalizio dedito al traffico di carburanti contraffatti, nonche' la sua persistente capacità a delinquere e i contatti con altri indagati. E' stato ritenuto che il sequestro dei beni non incida ontologicamente sull'esigenza cautelare personale, poiché le misure reali e personali perseguono finalita' diverse. La valutazione della concretezza e dell'attualita' del pericolo di reiterazione e' stata giudicata adeguata, cosi' come proporzionata la misura degli arresti domiciliari per impedire la continuazione dell'attivita' criminosa e consentire un monitoraggio. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e e' stata disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La difesa denunciava violazione di tale disposizione in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la necessita' della misura rispetto alle esigenze di special-prevenzione e di prevenzione della reiterazione.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di pericolo di reiterazione: la Corte ha confermato che occorre valutare la concretezza e l'attualita' del periculum valutando personalita', modalita' del fatto e condizioni di vita, e che tali requisiti sono stati ritenuti sussistenti nel caso di specie.
Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere contestata; la Corte ha precisato che, in caso di reato associativo, il rischio di reiterazione puo' fondarsi sulle competenze e sul ruolo dell'indagato nell'organizzazione.
La modifica legislativa che ha introdotto il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione e' stata applicata: la Corte ha osservato che l'attualita' non equivale all'imminenza ma alla continuita' del rischio, valutabile in relazione alla vicinanza temporale agli episodi e ad elementi recenti.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte dispone la condanna ex art. 616.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato in relazione ai reati fiscali/tributari contestati come reati fine nell'ambito del traffico di carburanti; la norma e' citata per identificare il quadro normativo delle violazioni fiscali.
Riferimento formale alle conclusioni rese dal Procuratore Generale ai sensi delle disposizioni transitorie emanate durante il periodo emergenziale; la Corte ha preso atto delle conclusioni del PG.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione non richiede la predizione di una specifica occasione di delinquere: e' sufficiente una prognosi fondata su elementi concreti quali il ruolo, le competenze tecniche e i contatti con il sodalizio.
- Il sequestro di beni (misura reale) non esclude automaticamente la sussistenza dell'esigenza cautelare personale; le misure reali e personali hanno finalita' diverse e vanno valutate separatamente.
- Nelle ipotesi di reato associativo il giudice puo' fondare il periculum sulla rilevanza operativa del contributo dell'indagato all'organizzazione (anche se tecnicamente specialistico), e non solo sulla partecipazione materiale agli illeciti fine.
- Il requisito dell'attualita' del pericolo va interpretato come continuita' della probabilita' di recidiva in relazione alla prossimita' temporale e agli elementi recenti, non come necessita' di imminenza dell'evento.
- Il principio di proporzionalita' e' valutato in relazione al concreto ruolo dell'indagato e alle condizioni volte a prevenire la reiterazione; la mera affermazione di un ruolo 'marginale' dal difensore richiede elementi probativi per scalfire la valutazione motivata del giudice.
- La difesa che contesta la motivazione sulle esigenze cautelari deve dimostrare l'irrilevanza o l'inesistenza degli indicatori concreti considerati dal giudice (intercettazioni, contatti, ripetute richieste di contributo), altrimenti la valutazione del riesame difficilmente sara' annullata.
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