Cassazione Penale, Sentenza n. 17167/2022 del 03/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Sassari del 23/03/2021, con questi motivi: (1) vizio di incompetenza territoriale per l'avvenuto trasferimento del detenuto a Novara; (2) violazione di legge per la presunta perdita di efficacia dell'ordinanza a seguito del trasferimento; (3) erronea applicazione di legge, denunciando che l'ordinanza, imponendo la stampa dei file prodotti dal detenuto, eccedeva i limiti del precedente giudicato; (4) apparente motivazione, sostenendo che non poteva desumersi dalla decisione originaria il diritto di stampare i file senza un controllo preventivo della Direzione dell'Istituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 35‑bis ord. pen. comma 5 e della giurisprudenza consolidata, l'azione di ottemperanza è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e la competenza resta con il giudice che ha emesso il provvedimento, anche se il detenuto è stato trasferito. Rilevando che ciò che conta è la permanenza dell'inottemperanza alla decisione originaria, la Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi. I terzo e quarto motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione di fatti e motivazioni già decise; inoltre il Magistrato di Sorveglianza aveva interpretato in modo non implausibile il titolo del precedente provvedimento nel ritenere ammissibile la stampa dei file e le necessarie verifiche in caso di volontà di divulgazione. Nessuna altra statuizione è stata disposta data la natura pubblica del proponente.
Norme richiamate
art. 35‑bis ord. pen.
L'ottemperanza deve essere chiesta al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento; la competenza resta quindi ancorata al giudice che ha deciso la cognizione, anche se il detenuto è trasferito.
Cass. Sez. I, n. 39142 del 13.4.2017
Affermato che il giudizio di ottemperanza costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, confermando la permanenza della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento.
Cass. Sez. I, n. 21940 dell'8.6.2020
Precisa che il giudice che ha emesso il provvedimento va individuato nel Tribunale in caso di accoglimento del reclamo, ribadendo il principio della continuità di competenza.
Cass. Sez. I, n. 26071 dell'11.12.2017 (dep. 2018)
Sottolinea che, in caso di mutata allocazione del detenuto, rileva la permanenza dell'inottemperanza e che le circostanze verificatesi nella nuova struttura possono essere valutate in sede di ottemperanza ma non incidono di per sé sulla competenza.
Massime di principio
- In materia di ottemperanza la competenza resta con il giudice che ha emesso il provvedimento originario anche se il soggetto destinatario è stato trasferito in altra sede.
- Il giudizio di ottemperanza è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione: non è ammessa in cassazione una rivalutazione dei fatti già decisi nel merito.
- Ciò che rileva per l'ottemperanza è la persistenza dell'inottemperanza alla decisione che ha accertato la lesione di un diritto: il giudice di ottemperanza può valutare le ragioni fattuali indicate dall'Amministrazione per giustificare la mancata esecuzione.
- Ordini di esecuzione concreti (es. stampa di file) possono essere disposti se ritenuti compatibili con il precedente giudicato; eventuali controlli di sicurezza o verifiche amministrative possono essere richiesti ma non possono sostituirsi automaticamente all'esecuzione disposta dal giudice.
- Se l'Amministrazione deduce fatti nuovi connessi al trasferimento del detenuto, questi fatti devono essere valutati in sede di ottemperanza; il semplice trasferimento non estingue né sposta automaticamente la competenza giudiziale.
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