Cassazione Penale, Sentenza n. 17160/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 (violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione: obbligo di soggiorno nel comune di Assisi e obbligo di rientro serale). La ricorrente deduce: (1) erronea applicazione del diritto e vizio di motivazione perché la condotta sarebbe estranea al perimetro della sentenza Corte cost. n.25/2019; (2) errata valutazione della sua condizione psico-fisica e della ridotta capacità di intendere/volere al momento del fatto (alterazione da alcol e disturbo di personalità); (3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche; (4-5) applicazione illegittima e non adeguatamente motivata dell'aumento per recidiva.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (primi due motivi) e in parte fondato (terzo, quarto e quinto motivo) limitatamente alla determinazione della pena. In particolare: ha ritenuto che la contestazione riguardasse obblighi specifici (soggiorno e rientro) e non fosse ricompresa nella portata della sentenza Corte cost. n.25/2019; ha escluso che la valutazione dello stato alterativo al momento del controllo fosse viziata; ha invece censurato la motivazione dei giudici di merito sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva, perché mancava una valutazione concreta e individualizzata (secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità, es. sent. Calibè). Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena e il procedimento è rinviato alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio in ordine alla pena; il resto del ricorso è rigettato. (Fatti: identificazione in Perugia, in un pub, in evidente alterazione alcolica alle ore 2:35 del 28/10/2018; pena originaria: 1 anno, 1 mese e 10 giorni con incremento per recidiva e riduzione per rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011
La norma è stata applicata per la violazione degli obblighi derivanti da misura di prevenzione (obbligo di soggiorno e orario di rientro); la Cassazione ha ritenuto corretta l'identificazione della condotta sanzionata con questi obblighi specifici.
Corte Costituzionale, sent. n.25 del 2019
Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza penale di condotte riferibili al generico precetto dell'honeste vivere; la Corte di legittimità ha escluso l'applicabilità di quella pronuncia al caso concreto perché qui si trattava di obblighi specifici imposti da misura di prevenzione, non di mere regole di convivenza morale.
Sez. U. n.35738 del 27.5.2010 (ric. Calibè, rv 247838)
Richiamata come principio di diritto: l'aggravante della recidiva (e la sua incidenza amplificatrice della pena) va valutata concretamente e individualmente secondo molteplici parametri (natura dei reati, tipo di devianza, grado di offensività, distanza temporale tra i fatti, omogeneità, occasionalità della recidiva, altri elementi personalizzanti). La Cassazione ha disposto che tale valutazione mancasse e dovesse essere effettuata ex novo.
Massime di principio
- La mera esistenza di precedenti penali non impedisce l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve valutare tratti di personalità e elementi che possano ridurre l'intensità del dolo.
- L'aumento per recidiva non è automatico: va motivato concretamente secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Calibè), ponderando natura, omogeneità e distanza temporale dei precedenti e la pericolosità sociale effettiva.
- Le misure di prevenzione con obblighi specifici (es. obbligo di soggiorno, rientro serale) sono distinte da generici precetti di morale pubblica; le pronunce che limitano la penale rilevanza di condotte legate a 'honeste vivere' non si applicano automaticamente a violazioni di obblighi formalmente imposti.
- La valutazione dello stato psicofisico dell'imputato al momento del fatto può influire sulla prova dell'elemento psicologico (dolo), ma richiede elementi probatori specifici e non può essere derubricata a una semplice rivalutazione in sede di cassazione.
- Se la motivazione della sentenza di merito risulta carente in punto di quantificazione dell'incidenza di aggravanti o attenuanti sulla pena, la Corte di cassazione può annullare limitatamente alla determinazione della pena e rinviare il giudizio per un nuovo esame in punto di sanzione.
- In casi simili è fondamentale che il difensore documenti rigorosamente le condizioni psichiche o le circostanze personali che si intendono dedurre a favore delle attenuanti, affinché il giudice del merito possa compiere una valutazione concreta e motivata.
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