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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17169/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizioni ex art. 59 d.lgs. n.159/2011 contro l'esclusione dallo stato passivo della procedura di confisca: Juliet S.p.A. (procuratrice speciale di Berenice SPV s.r.l.) chiede l'ammissione di un credito ipotecario ceduto da Banca Carim, sostenendo che il cessionario possa dimostrare la propria buona fede e l'assenza di strumentalità nonostante la cessione sia avvenuta dopo il sequestro; Federici Giovanni chiede l'ammissione di un credito per prestazioni professionali (fatture 2010/2011) per complessivi €532.607,00 (in parte già ammessi per €51.750,00), eccependo l'erronea declaratoria di prescrizione e la mancata valutazione di documenti che dimostrerebbero ulteriori incarichi fino al 2015.

La decisione

Il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso di Juliet S.p.A. per manifesta infondatezza: la decisione di non ammettere il credito è stata ritenuta corretta alla luce del giudicato formatosi in contraddittorio con Banca Carim, che aveva già visto accertata l'assenza di buona fede e la strumentalità del finanziamento; Juliet è condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria. Quanto a Federici Giovanni, il ricorso è stato ritenuto fondato: il Tribunale non poteva rilevare d'ufficio la prescrizione dei crediti in sede di verifica dei crediti nella procedura di prevenzione; il provvedimento impugnato è annullato limitatamente a Federici e la causa è rinviata al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n.159/2011

    Norma che disciplina l'opposizione all'esclusione dallo stato passivo nella procedura di prevenzione; consente al titolare del credito di insinuarsi al passivo e al cessionario di partecipare alla verifica ma nei limiti della condizione già accertata del cedente.

  • art. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011

    Previsioni sulla tutela delle ragioni creditorie nella procedura di prevenzione e sui relativi effetti dell'esclusione dal passivo; richiamate come quadro normativo della ammissione dei crediti.

  • Sezioni Unite, sent. n. 29847 (31/05/2018)

    Giurisprudenza fondamentale secondo cui la cessione di un credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestro non impedisce automaticamente l'ammissione del cessionario, ma il cessionario può avvalersi della buona fede del cedente solo se tale buona fede non sia già stata definitivamente esclusa in contraddittorio col cedente; la cessione ha efficacia meramente derivativa.

  • art. 23 comma 3 d.lgs. n.159/2011

    Attribuisce al titolare del diritto reale di garanzia (es. banca) la legittimazione a partecipare al giudizio di cognizione; la partecipazione della banca ha reso definitivo l'accertamento sulla sua buona fede.

  • art. 1263 comma 1 cod. civ.

    "il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori"

    La cessione trasferisce al cessionario la posizione giuridica del cedente con i relativi accessori; da ciò deriva che il cessionario subentra anche nelle condizioni che sono state già accertate sul credito.

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma sulla prescrizione ordinaria dei diritti; evocata da Federici per contestare la decisione del Tribunale circa il dies a quo e il decorso della prescrizione.

  • art. 2938 cod. civ.

    Richiamato con riferimento alle cause di sospensione/interruzione della prescrizione (rilievo circa l'effetto della confisca sulla decorrenza), ma il giudice ha ritenuto prevalente il profilo processuale della mancata eccezione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per imporre la sanzione pecuniaria alla parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • La cessione di un credito avvenuta dopo la trascrizione del sequestro/ confisca non determina automaticamente mala fede del cessionario: il cessionario può provare la propria buona fede, ma non potrà supplire al dubbio qualora la buona fede del cedente sia già stata definitivamente esclusa in contraddittorio.
  • Un giudicato formato in contraddittorio con il cedente che abbia accertato l'assenza di buona fede o la strumentalità del finanziamento incide negativamente sulla posizione del cessionario, perché quest'ultimo subentra in una posizione giuridica derivativa.
  • Nella procedura di verifica dei crediti in materia di prevenzione, le eccezioni di prescrizione sono rilevabili principalmente su istanza di parte: il giudice non può normalmente paralizzare la domanda di tutela sulla base di una prescrizione non eccepita dalle parti interessate.
  • Il creditore che invoca il diritto al riconoscimento di un credito (es. per prestazioni professionali) deve documentare tempestivamente l'esistenza e la continuazione dell'incarico; l'emissione della fattura non sempre integra di per sé la prova della messa in mora o impedisce l'insorgere della prescrizione.
  • In ipotesi di cessione post-sequestro il cessionario, per ottenere ammissione al passivo, deve poter dimostrare: (a) che l'operazione originaria non era strumentale alla attività illecita; (b) la buona fede del cedente all'epoca della costituzione del credito; e (c) l'assenza di accordi fraudolenti tra cedente e proposto, potendo altresì provare la propria buona fede specifica.

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