Cassazione Penale, Ordinanza n. 17187/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., un imputato veniva condannato alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti e per ricettazione, con contestuale confisca del denaro sequestrato. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la carenza di motivazione sulla possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, l'illegittimità della confisca del denaro, perché disposta senza adeguata motivazione e in assenza di un espresso accordo negoziale sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. attenesse alla motivazione della decisione e, quindi, eccedesse i limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente solo doglianze sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto alla confisca, la Corte ha osservato che il giudice di merito l'aveva motivata non come profitto del reato ex art. 240 c.p., ma come confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, evidenziando l'assenza di una spiegazione convincente sulla provenienza del denaro; il ricorso non conteneva specifiche censure sul punto né indicava argomenti trascurati dal giudice. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
indica il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto al quale operano i limiti speciali di impugnazione.
causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
la deduzione della sua mancata applicazione, se diretta a contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento, non rientra nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla motivazione salvo che si traducano nelle specifiche anomalie previste dalla norma.
non già ai sensi dell'art. 240 cod. pen., quale profitto del reato
la Corte richiama la distinzione tra confisca del profitto del reato e altra base legale di confisca, precisando che nel caso concreto non si trattava della confisca ex art. 240 c.p.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
a norma dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia per sproporzione
consente la confisca del denaro in base alla sproporzione e all'ingiustificata provenienza delle somme, quando l'imputato non sappia spiegare convincente il possesso del denaro sequestrato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure che mirino in sostanza a contestare la motivazione della decisione se non si traducono in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è ammissibile quando si risolva in una generica contestazione dell'apparato motivazionale e non indichi quale causa di non punibilità sarebbe concretamente ravvisabile.
- La confisca disposta nella sentenza di patteggiamento può essere censurata solo se il ricorso individua specificamente il vizio dedotto; è inammissibile la doglianza che si limiti ad affermare in astratto la necessità di motivazione senza confrontarsi con la base legale indicata dal giudice e con le ragioni poste a fondamento della misura.
- Quando il giudice qualifica la confisca come misura fondata sulla sproporzione e sull'ingiustificata provenienza del denaro, l'assenza di una spiegazione convincente sulla disponibilità delle somme legittima la misura, salvo specifiche e puntuali contestazioni difensive.
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