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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16377/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto del 20 febbraio 2018 con cui una persona fisica aveva trasferito a una società alcuni beni immobili agricoli con fabbricati rurali, per il prezzo dichiarato di euro 10.500. La società assicuratrice, quale creditrice, aveva promosso in via principale domanda di simulazione e, in via subordinata, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace l'atto nei propri confronti. Il Tribunale aveva respinto la simulazione e accolto la revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza/procedimento per il rigetto della richiesta di CTU, sostenendo che una consulenza estimativa avrebbe dimostrato l'assenza di eventus damni; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per asserita mancanza della scientia damni, invocando la diversa ragione economico-giuridica del trasferimento; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e nullità per errata valutazione dell'eventus damni, lamentando che la Corte d'appello avrebbe ignorato o male apprezzato la documentazione sui mutui ipotecari e sul valore residuo dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla CTU, la Corte ha reputato corretta la decisione di merito di non disporla, perché il giudice d'appello aveva già motivato in modo adeguato sulla base degli elementi disponibili e sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del debitore in ordine ai presupposti del giudizio prognostico sull'eventus damni. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 2901 c.c., osservando che la Corte territoriale aveva desunto la scientia damni da una presunzione logica, considerando che il debitore aveva alienato gli unici beni immobili del proprio patrimonio dopo il sorgere del credito. Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che la Corte d'appello aveva autonomamente e congruamente motivato sulla sussistenza dell'eventus damni, rilevando anche carenze documentali e l'inidoneità dei documenti richiamati dal ricorrente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato quale norma sulla revocatoria ordinaria: l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito è revocabile quando ricorrano i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni, accertabili anche in via presuntiva.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio sui fatti rilevanti ai fini del giudizio prognostico.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma sul ricorso per cassazione richiamata per la deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità e motivazione; la Corte ribadisce che non è consentito usare tali censure per ottenere un riesame del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale e la proposta di definizione del giudizio nel rito accelerato novellato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale a seguito della richiesta di decisione della parte ricorrente.

  • art. 96, 3° comma, c.p.c.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 96, 4° comma, c.p.c.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale ulteriore conseguenza della responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato indirettamente nel delineare i limiti del vizio di motivazione denunciabile in cassazione, ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio motivazionale in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa o una ricostruzione alternativa dei fatti, è inammissibile.
  • La decisione del giudice di merito di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non apparente e quando la consulenza sia prospettata come mezzo per supplire a carenze probatorie della parte.
  • In tema di revocatoria ordinaria, l'eventus damni può essere valutato dal giudice con giudizio prognostico sulla concreta capacità del bene di soddisfare, anche in futuro, le ragioni del creditore; non è sufficiente un confronto meramente aritmetico tra debito e valore del bene.
  • La scientia damni del debitore può essere desunta anche in via presuntiva, specie quando l'atto dispositivo abbia riguardato gli unici beni del patrimonio ed sia successivo al sorgere del credito.
  • La violazione dell'art. 2901 c.c. non è configurabile quando la corte di merito abbia correttamente applicato i presupposti della revocatoria e motivato in modo logicamente coerente sulla pregiudizievolezza dell'atto.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è censurabile il semplice cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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