Cassazione Civile, Ordinanza n. 31439/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh aveva chiesto protezione internazionale riferendo di contrasti insorti in ambito familiare con alcuni cugini per la proprietà di un terreno; nel corso di una lite sarebbe morto il fratello maggiore e, temendo per la propria incolumità, il richiedente aveva lasciato il Paese. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda e il Tribunale di Palermo aveva rigettato il ricorso avverso tale diniego, ritenendo: che l'audizione in sede amministrativa fosse già stata esaustiva; che, anche a considerare verosimili le dichiarazioni, la vicenda integrasse una lite familiare patrimoniale; che non ricorressero i presupposti per lo status di rifugiato, per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, né per la protezione sussidiaria ex lett. c), alla luce delle COI sulla regione di provenienza; e che non sussistessero i presupposti per la protezione speciale, mancando elementi di vulnerabilità o di inserimento in Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19, comma 1.1, t.u. immigrazione e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rinnovare l'audizione perché nel ricorso erano stati introdotti fatti nuovi e richiesti chiarimenti su fatti già narrati; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse fondato il diniego della protezione sussidiaria lett. c) su informazioni sul Paese d'origine reperite online e recepite sic et simpliciter, senza consentire difesa sulle fonti e senza pronunciarsi sul principio di non-refoulement.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo difettava di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato in modo testuale e puntuale né i fatti allegati in sede amministrativa e in sede giudiziale per dimostrare la novità dei temi introdotti, né gli specifici aspetti sui quali aveva chiesto chiarimenti. Ha inoltre escluso che il secondo motivo fosse fondato, osservando che il Tribunale aveva sì utilizzato COI reperibili in rete, ma le aveva vagliate criticamente e poste correttamente a base della decisione; le ulteriori censure del ricorrente sono state ritenute non pertinenti o comunque prive di fondamento. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la sostanziale mancata difesa del Ministero. È stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato come parametro invocato dal ricorrente in tema di divieto di respingimento e protezione speciale, ma la Corte non accoglie la censura perché il motivo è privo di specificità.
La Corte richiama la disciplina della protezione sussidiaria; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso i presupposti sia delle lett. a) e b) sia della lett. c).
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatto decisivo è stato reputato inammissibile per difetto di specificità delle allegazioni.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile, poiché il Tribunale aveva effettivamente esaminato e criticamente utilizzato le fonti informative sul Paese d'origine.
Il richiamo alla regola di conoscibilità delle fonti è stato ritenuto ingiustificato nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nei giudizi di protezione internazionale, in assenza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione, ma non è tenuto a disporre l'audizione del richiedente salvo che il ricorso introduca fatti nuovi, vi siano incongruenze da chiarire o sia stata formulata un'istanza specifica e circostanziata di audizione.
- Chi deduce in cassazione l'omessa rinnovazione dell'audizione del richiedente asilo deve indicare in modo puntuale e specifico quali fatti siano stati allegati in sede amministrativa e quali, invece, nel giudizio di merito, così da consentire il controllo sulla novità o rilevanza delle allegazioni.
- La censura relativa alla mancata audizione del richiedente o al mancato approfondimento istruttorio è inammissibile se formulata in modo generico, senza il confronto testuale con le allegazioni già svolte nei gradi di merito.
- Nel giudizio di protezione internazionale il giudice può utilizzare COI reperibili in rete, purché le vagli criticamente, le integri con informazioni pertinenti e aggiornate e le ponga in modo motivato a base della decisione.
- La doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere accolta quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione e motivato sulle fonti informative utilizzate, anche se provenienti da risorse accessibili online.
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