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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05444/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli, con contestuale esclusione dalla compagine sociale di una cooperativa, disposta dopo un episodio verificatosi sul luogo di lavoro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo provata la condotta contestata e idonea a integrare una giusta causa di recesso e di esclusione, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione respingendo i motivi di gravame con cui il lavoratore contestava la ricostruzione dei fatti, la valutazione dell’elemento soggettivo e la proporzionalità della sanzione rispetto alle previsioni del CCNL e del regolamento interno. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., un’errata e/o apparente motivazione in merito alla configurazione del fatto tra le ipotesi che giustificano la giusta causa di licenziamento, deducendo la violazione dell’art. 32 CCNL Trasporto, Logistica e Spedizione Merci; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., l’errata e/o apparente motivazione sulla ritenuta non sproporzione del provvedimento, l’errata valutazione del fatto concreto e la violazione dell’art. 32 CCNL, dei principi del procedimento disciplinare ex art. 7 L. n. 300/1970 e dell’art. 2106 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ragione è stata l’omesso deposito, insieme al ricorso, della copia autentica della relata di notificazione della sentenza impugnata, che non risultava comunque nella disponibilità del giudice. Inoltre, la notifica del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., al pagamento di ulteriori somme sia in favore della controparte sia in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    "Errata e/o apparente motivazione"; dedotta violazione di legge

    È stato richiamato dal ricorrente come parametro del motivo di legittimità per denunciare violazione di legge e motivazione apparente, ma la Corte non ha esaminato il merito per improcedibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    "Errata e/o apparente motivazione"; "errata valutazione del fatto in concreto"

    È stato invocato dal ricorrente per censurare la proporzionalità della sanzione e la valutazione dei fatti, senza scrutinio di merito per effetto della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    deposito della "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione" a pena di improcedibilità

    L’omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la relata sia comunque nella disponibilità del giudice o che il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve.

  • art. 380 bis c.p.c.

    procedura camerale con proposta del consigliere delegato

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, che aveva indicato l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro del procedimento disciplinare, ma non è stato oggetto di esame nel merito.

  • art. 2106 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare, ma la Corte non ha deciso sul punto.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio di legittimità in conformità alla proposta, la Corte ha applicato le conseguenze economiche previste dai commi terzo e quarto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’omesso deposito della copia autentica della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che tale relata risulti comunque nella disponibilità del giudice.
  • L’improcedibilità non è esclusa se la relata non è prodotta dalla controparte e il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non procede neppure all’esame di eventuali profili di inammissibilità o di manifesta infondatezza dei motivi.
  • La mancata osservanza degli oneri documentali richiesti per il ricorso per cassazione comporta la soccombenza della parte ricorrente anche ai fini delle spese e delle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dal codice di procedura civile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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