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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20175/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Benin aveva impugnato davanti al Tribunale il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione internazionale in tutte le sue forme, deducendo di essersi allontanato dal Paese d'origine perché, essendo orfano di padre e con la madre risposata, era stato spossessato dell'eredità paterna da uno zio con cui i rapporti erano tesi; dopo un periodo in Libia per cercare lavoro era giunto in Italia. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo la narrazione attendibile ma insussistenti i presupposti di rifugio, protezione sussidiaria e umanitaria. In appello il richiedente aveva concentrato la censura sulla sola protezione umanitaria, ma la Corte territoriale aveva escluso qualsiasi profilo di vulnerabilità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo l'erroneità dell'esclusione dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la mancanza della certificazione del difensore sulla data della procura speciale richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008; dall'altro, ha evidenziato che il motivo era formulato in modo astratto e generico, senza alcun riferimento alla condizione personale del richiedente e senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, quindi privo di censura della ratio decidendi. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di protezione internazionale, il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non può risolversi in richiami astratti ai presupposti normativi della tutela invocata.
  • La deduzione relativa alla protezione umanitaria richiede l'allegazione e la correlazione con elementi concreti della condizione personale del richiedente; la mera riproposizione di formule generiche non consente il controllo di legittimità.
  • La mancanza della certificazione del difensore sulla data della procura speciale, quando prescritta dalla disciplina del rito, integra un vizio processuale rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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