Cassazione Civile, Ordinanza n. 20175/2021 del 15/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Benin aveva impugnato davanti al Tribunale il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione internazionale in tutte le sue forme, deducendo di essersi allontanato dal Paese d'origine perché, essendo orfano di padre e con la madre risposata, era stato spossessato dell'eredità paterna da uno zio con cui i rapporti erano tesi; dopo un periodo in Libia per cercare lavoro era giunto in Italia. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo la narrazione attendibile ma insussistenti i presupposti di rifugio, protezione sussidiaria e umanitaria. In appello il richiedente aveva concentrato la censura sulla sola protezione umanitaria, ma la Corte territoriale aveva escluso qualsiasi profilo di vulnerabilità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo l'erroneità dell'esclusione dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la mancanza della certificazione del difensore sulla data della procura speciale richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008; dall'altro, ha evidenziato che il motivo era formulato in modo astratto e generico, senza alcun riferimento alla condizione personale del richiedente e senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, quindi privo di censura della ratio decidendi. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la sussistenza dei presupposti del permesso di soggiorno per motivi umanitari; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile.
Norma invocata a sostegno della richiesta di protezione umanitaria; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
È richiesto che il difensore certifichi la data della procura speciale; la sua mancanza è valorizzata come ragione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto, rispetto al quale opera l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di protezione internazionale, il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non può risolversi in richiami astratti ai presupposti normativi della tutela invocata.
- La deduzione relativa alla protezione umanitaria richiede l'allegazione e la correlazione con elementi concreti della condizione personale del richiedente; la mera riproposizione di formule generiche non consente il controllo di legittimità.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data della procura speciale, quando prescritta dalla disciplina del rito, integra un vizio processuale rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
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