Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33155/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento della proprietà di un terreno sito in Ugento, adibito a parcheggio. I ricorrenti sostenevano che il fondo, in precedenza indicato come appartenente alla s.r.l. Club 64 e poi residuato al momento dello scioglimento della società, fosse stato illegittimamente trasferito a terzi dopo che alcuni convenuti, dichiaratisi proprietari per usucapione, lo avevano donato a un altro soggetto. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo non assolto l’onere probatorio proprio dell’azione di rivendica, per mancanza dell’atto di acquisto della società e per ulteriori elementi contrari; ha inoltre rilevato che non era stata provata la qualità di soci degli attori al momento della liquidazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 948 c.c., degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c., per asserito errato inquadramento della domanda come rivendica anziché come mero accertamento del diritto di proprietà e per omesso esame di fatti decisivi; nonché violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato una questione ritenuta nuova in appello relativa alla probatio diabolica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo dei controricorrenti secondo cui il ricorso non aveva censurato tutte le rationes decidendi della sentenza di appello: i ricorrenti avevano attaccato solo la prima motivazione, relativa alla qualificazione della domanda e al rigore probatorio dell’azione di rivendica, ma non anche la seconda ratio, autonoma e sufficiente da sola a sorreggere il rigetto, fondata sul difetto di prova della qualità di soci dei ricorrenti al momento della liquidazione della società. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato come norma sulla rivendica e sul relativo onere probatorio, che la Corte territoriale ha ritenuto non assolto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti dell’appello e alla dedotta novità della questione

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di nova in appello

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria successiva al ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020

    citata per il principio per cui l’omessa censura di una ratio decidendi autonoma determina l’inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo alcune di esse e ne lascia intatta almeno una.
  • Nel giudizio di rivendica il difetto di prova della proprietà del bene, compresa la mancata dimostrazione della catena degli acquisti e della titolarità in capo al soggetto che si assume dante causa, è decisivo e impedisce l’accoglimento della domanda.
  • La deduzione di errori di qualificazione giuridica della domanda o di pretesi vizi processuali non consente l’accoglimento del ricorso se permane una distinta motivazione della decisione di merito che non è stata specificamente aggredita.
  • Il giudizio di cassazione richiede una censura specifica e completa della motivazione decisoria effettivamente posta a base della sentenza impugnata; l’omissione di una ratio autonoma comporta l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.