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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35315/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata per il recupero di TARSU relativa agli anni 2007-2012. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma la commissione tributaria regionale ha ritenuto infondato l’appello, osservando che l’avviso di accertamento presupposto era stato ritualmente notificato e non impugnato, quindi divenuto definitivo, e che la cartella era adeguatamente motivata perché conforme al modello ministeriale e riferita a un debito già noto al contribuente. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice d’appello si sarebbe pronunciato su questioni non correttamente trattate; con il secondo ha dedotto l’irritualità delle produzioni documentali dell’ente impositore in appello, per violazione degli artt. 58 e 32 d.lgs. 546/1992, lamentando anche omessa pronuncia e motivazione carente; con il terzo ha censurato la regolazione delle spese di lite, poste a suo carico nonostante l’asserita fondatezza dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non conformi alla disciplina del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché diretti a censurare violazioni processuali e carenze motivazionali, e non un omesso esame di fatto decisivo. Ha inoltre osservato che, anche riqualificando le censure, esse non erano fondate: quanto al primo motivo, la decisione di appello aveva comunque pronunciato sulla questione della regolare notifica dell’avviso di accertamento, sicché non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; quanto al secondo, il ricorso non dimostrava l’incidenza decisoria della dedotta tardiva produzione documentale, né l’effettivo pregiudizio al diritto di difesa, rendendo la censura priva di autosufficienza e specificità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dalla conferma della soccombenza del contribuente in appello. Non sono state liquidate spese in cassazione per mancata attività difensiva delle intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto alla reale dinamica decisionale, poiché il giudice di appello aveva comunque pronunciato sulla questione devoluta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non è il parametro corretto quando si lamentano violazioni di norme processuali sulla devoluzione in appello e sulle preclusioni istruttorie, non già la violazione di norme sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, e non consente di censurare genericamente carenze motivazionali o vizi processuali.

  • artt. 58 e 32 d.lgs. 546/1992

    La produzione documentale in appello soggiace ai termini decadenziali del processo tributario, ma la deduzione del vizio è inammissibile se non si indica e dimostra la concreta incidenza decisoria della tardività.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dalla conferma della soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di vizi processuali è ammissibile solo se la parte indica in modo specifico il pregiudizio concreto subito sul piano difensivo o sulla decisione di merito; non basta lamentare una mera irregolarità astratta del processo.
  • Nel processo civile e tributario, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare genericamente motivazione insufficiente o errori processuali, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
  • La violazione delle preclusioni istruttorie in appello non è di per sé sufficiente a fondare l’annullamento della decisione se il ricorrente non dimostra che proprio quei documenti tardivamente prodotti abbiano avuto incidenza causale sulla decisione impugnata.
  • Non sussiste vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia quando il giudice di appello, pur con motivazione logicamente non lineare, abbia comunque statuito sulla questione devoluta dalle parti.
  • Chi contesta una decisione fondata anche su un presunto errore processuale deve rispettare l’onere di autosufficienza del ricorso, indicando con precisione gli atti rilevanti e il collegamento tra la violazione denunciata e l’esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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