Cassazione Civile, Ordinanza n. 33837/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata annullata perché affetta da motivazione contraddittoria e da omessa pronuncia sul capo delle sanzioni.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, emessi a seguito di accertamento sintetico fondato sul possesso di due autovetture e di un immobile adibito ad abitazione principale, intestato al coniuge. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, confermando gli accertamenti ma escludendo le sanzioni. In appello, la CTR aveva escluso dal calcolo del reddito sintetico il valore riferibile a una Toyota Rav 4 e aveva confermato il resto della decisione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe affermato in narrativa che l’auto era stata acquistata dalla società Trevi e concessa in comodato al contribuente, mentre in motivazione avrebbe detto il contrario, cioè che l’auto, intestata al contribuente, era esclusa dal computo perché tutte le spese erano a carico della società; 2) nullità per violazione dell’art. 329 c.p.c., sostenendo che vi erano due appelli distinti e tempestivi del contribuente e che uno avrebbe comportato acquiescenza sull’altra annualità; 3) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR escluso la rilevanza dell’autovettura senza verificare se le spese di gestione fossero effettivamente sostenute da terzi; 4) nullità per omessa pronuncia sull’appello dell’Ufficio relativo al capo sulle sanzioni.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della validità della motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione viene dedotta in relazione a una motivazione apparente o contraddittoria.
art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4
È evocato per sostenere la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o solo apparente.
È richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione della sentenza, quale parametro del controllo sulla chiarezza e intelligibilità della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni e omessa pronuncia.
È invocato per sostenere la tesi dell’acquiescenza conseguente alla mancata impugnazione di una delle due annualità, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile perché nuovo e poco chiaro.
art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973
È la norma sostanziale sull’accertamento sintetico del reddito; viene richiamata per censurare l’esclusione del bene dal computo della capacità contributiva.
È richiamato per la denuncia di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle sanzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è denunciabile solo quando si traduce in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non anche per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La sentenza è nulla per violazione dell’obbligo di motivazione quando il percorso argomentativo risulti obiettivamente incomprensibile per la presenza di affermazioni tra loro incompatibili contenute nella narrativa e nella parte motiva.
- In tema di accertamento sintetico, l’esclusione di un bene indice di capacità contributiva richiede una verifica coerente e completa degli elementi fattuali rilevanti; non basta affermare la disponibilità o l’estraneità del bene senza una motivazione logicamente non contraddittoria.
- Sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non statuisce, neppure implicitamente, su uno specifico motivo di appello ritualmente devoluto, come quello relativo alle sanzioni.
- Una censura proposta per la prima volta in cassazione e formulata in modo ambiguo sul dato decisivo è inammissibile.
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