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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33837/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata annullata perché affetta da motivazione contraddittoria e da omessa pronuncia sul capo delle sanzioni.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, emessi a seguito di accertamento sintetico fondato sul possesso di due autovetture e di un immobile adibito ad abitazione principale, intestato al coniuge. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, confermando gli accertamenti ma escludendo le sanzioni. In appello, la CTR aveva escluso dal calcolo del reddito sintetico il valore riferibile a una Toyota Rav 4 e aveva confermato il resto della decisione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe affermato in narrativa che l’auto era stata acquistata dalla società Trevi e concessa in comodato al contribuente, mentre in motivazione avrebbe detto il contrario, cioè che l’auto, intestata al contribuente, era esclusa dal computo perché tutte le spese erano a carico della società; 2) nullità per violazione dell’art. 329 c.p.c., sostenendo che vi erano due appelli distinti e tempestivi del contribuente e che uno avrebbe comportato acquiescenza sull’altra annualità; 3) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR escluso la rilevanza dell’autovettura senza verificare se le spese di gestione fossero effettivamente sostenute da terzi; 4) nullità per omessa pronuncia sull’appello dell’Ufficio relativo al capo sulle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 36, d.lgs. 546/1992

    È richiamato come parametro della validità della motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione viene dedotta in relazione a una motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4

    È evocato per sostenere la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione della sentenza, quale parametro del controllo sulla chiarezza e intelligibilità della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni e omessa pronuncia.

  • art. 329 c.p.c.

    È invocato per sostenere la tesi dell’acquiescenza conseguente alla mancata impugnazione di una delle due annualità, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile perché nuovo e poco chiaro.

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    È la norma sostanziale sull’accertamento sintetico del reddito; viene richiamata per censurare l’esclusione del bene dal computo della capacità contributiva.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per la denuncia di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle sanzioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è denunciabile solo quando si traduce in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non anche per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La sentenza è nulla per violazione dell’obbligo di motivazione quando il percorso argomentativo risulti obiettivamente incomprensibile per la presenza di affermazioni tra loro incompatibili contenute nella narrativa e nella parte motiva.
  • In tema di accertamento sintetico, l’esclusione di un bene indice di capacità contributiva richiede una verifica coerente e completa degli elementi fattuali rilevanti; non basta affermare la disponibilità o l’estraneità del bene senza una motivazione logicamente non contraddittoria.
  • Sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non statuisce, neppure implicitamente, su uno specifico motivo di appello ritualmente devoluto, come quello relativo alle sanzioni.
  • Una censura proposta per la prima volta in cassazione e formulata in modo ambiguo sul dato decisivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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