Cassazione Civile, Ordinanza n. 05354/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di un cliente, di obbligazioni emesse da un ente territoriale argentino e di obbligazioni sovrane argentine, eseguiti nel 2000 e nel 2001 tramite un istituto di credito. Dopo il default argentino del 2001 e l'azzeramento del valore dei titoli, l'investitore aveva chiesto la declaratoria di nullità o annullamento degli ordini di acquisto, nonché la risoluzione del rapporto di mandato e il risarcimento dei danni, assumendo violazioni degli obblighi informativi, del divieto di conflitto di interessi e della disciplina del mandato. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che fossero state fornite informazioni sui rischi generali e specifiche avvertenze sul rischio paese, e che il profilo di rischio dell'investitore fosse adeguato. La Cassazione, con precedente sentenza, aveva cassato limitatamente al tema dell'obbligo informativo, affermando la necessità di informazioni specifiche e circostanziate sul titolo negoziato. In sede di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente respinto la domanda, valorizzando la competenza finanziaria del cliente, la sua propensione al rischio, l'avviso sulla rischiosità dell'investimento e la mancata allegazione, da parte degli attori, dell'esatta informazione specifica omessa e causalmente decisiva. Nel ricorso per cassazione gli eredi del cliente hanno censurato: 1) la violazione degli obblighi informativi ex artt. 21 t.u.f. e 28-29 reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che non erano state fornite informazioni sulla natura, quantità, qualità e rischiosità dei titoli; 2) il vizio di motivazione per avere trascurato un documento da cui emergerebbe che almeno nel secondo acquisto la banca aveva presentato un bouquet di titoli tra cui il cliente aveva scelto i bond argentini; 3) la violazione degli artt. 2697 c.c. e 23 t.u.f., per avere la corte d'appello escluso la responsabilità della banca per difetto di prova del nesso causale; 4) la violazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., sostenendo che, provato l'inadempimento e il danno, il nesso eziologico doveva presumersi; 5) la violazione dell'art. 21 t.u.f., degli artt. 26 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 e degli artt. 1722 e 1727 c.c., contestando anche la valutazione sulla conformità/inadeguatezza degli investimenti rispetto al profilo del cliente. La Suprema Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che il giudice del rinvio avesse errato sia nel ridimensionare gli obblighi informativi con riferimento alla sola generica segnalazione del rischio, sia nell'introdurre un tema estraneo al giudizio di rinvio richiedendo agli investitori una specifica allegazione dell'informazione omessa, sia nell'addossare ai clienti la prova del nesso causale. Ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo e il quinto motivo sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non si era attenuto ai principi già enunciati dalla precedente sentenza di cassazione: l'intermediario deve fornire informazioni specifiche e circostanziate sul prodotto finanziario, il giudice del rinvio non può introdurre questioni estranee al perimetro del giudizio rescindente, e l'onere di provare l'adempimento grava sulla banca; solo dopo l'accertamento dell'inadempimento opera la presunzione del nesso causale, superabile dall'intermediario. La genericità dell'avviso di rischiosità e la valorizzazione della maggiore esperienza dell'investitore non bastano, da sole, a escludere la responsabilità della banca.
Norme richiamate
art. 21 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998)
impone all'intermediario obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e specifica informazione attiva sull'operazione e sul prodotto finanziario negoziato
artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
richiedono la consegna di informazioni adeguate sul rischio dell'operazione; non bastano avvertenze generiche o standardizzate
art. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998)
nel contenzioso sugli investimenti finanziari rileva il riparto dell'onere della prova in ordine all'adempimento degli obblighi dell'intermediario
l'onere di provare l'adempimento delle specifiche obbligazioni informative grava sull'intermediario, non sull'investitore
artt. 26 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
richiamati dalla parte ricorrente a sostegno degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario
richiamati nel quinto motivo in relazione al mandato e alla dedotta cessazione o violazione del rapporto
il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della cassazione
il precedente annullamento era avvenuto per violazione di legge, con conseguente vincolo per il giudice del rinvio
Massime di principio
- In materia di servizi di investimento, l'intermediario deve fornire al cliente informazioni specifiche, circostanziate e aggiornate sul singolo titolo oggetto di negoziazione; non sono sufficienti prospetti generali sui rischi o avvertenze vaghe sulla rischiosità dell'operazione.
- La propensione al rischio o l'esperienza finanziaria dell'investitore non eliminano gli obblighi informativi della banca, ma incidono solo sul contenuto e sul grado di specificità delle informazioni dovute.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione e dalle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, senza poter introdurre nuovi temi o aggravare l'onere di allegazione della parte vittoriosa in cassazione.
- Nei giudizi relativi alla violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, spetta alla banca provare di avere correttamente adempiuto; solo se l'adempimento non è dimostrato opera la presunzione del nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio subito dall'investitore.
- La prova del nesso causale non grava inizialmente sull'investitore quando sia allegato e non dimostrato l'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
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