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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00367/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da lavori di sopraelevazione al rustico di un locale terraneo, dopo i quali il committente lamentava la comparsa di lesioni ai piani terra e primo, sui muri esterni, sulle tramezzature, sui travetti del solaio del piano terra e sconnessioni della pavimentazione del primo piano. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta contro l'appaltatore e contro il progettista-direttore dei lavori; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistenti problemi di staticità dell'edificio. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1127, 1176, 1669 e 2697 c.c. e della normativa tecnica richiamata, sostenendo che spettasse ai tecnici verificare preventivamente la fattibilità della sopraelevazione e l'idoneità statica della struttura preesistente, non essendo sufficiente invocare la loro inconsapevolezza dello stato del fabbricato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa, per asserita mancata risposta alle censure tecniche rivolte alla consulenza d'ufficio e per omessa considerazione di specifici rilievi sul quadro fessurativo, sull'irrigidimento del solaio e sulla natura dei difetti; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare la domanda e nel ritenere che le lesioni derivassero da un normale assestamento e non da gravi difetti costruttivi, nonché nel trascurare che i tecnici avrebbero dovuto valutare il carico della sopraelevazione, le condizioni dell'edificio preesistente e l'idoneità delle rifiniture a prevenire o ridurre i danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente perché tutti centrati sulla configurabilità dei vizi dell'opera ex art. 1669 c.c., sulla responsabilità del progettista e dell'appaltatore e sulla motivazione della sentenza d'appello. Ha affermato che la motivazione della Corte territoriale era ampia ed esauriente e quindi non era integrato alcun vizio di motivazione rilevante in cassazione, limitato al solo minimo costituzionale. Sul piano sostanziale, ha ribadito che l'art. 1669 c.c. configura una responsabilità speciale, di natura extracontrattuale, con presunzione iuris tantum superabile solo provando il caso fortuito o l'opera del terzo, ma che in concreto, sulla base delle due consulenze tecniche d'ufficio, le lesioni riscontrate erano compatibili con un fisiologico assestamento della struttura, amplificato da finiture non eseguite a regola d'arte, e non con gravi difetti idonei a compromettere la normale utilità dell'immobile o a far temere per la sua conservazione. Poiché i motivi si risolvevano nella richiesta di una nuova valutazione del merito, il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1127 c.c.

    nel caso di sopraelevazione, l'accertamento delle condizioni statiche dell'edificio preesistente costituisce presupposto del diritto di sopraelevare.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di diligenza professionale dei tecnici nell'esecuzione e nella verifica dell'opera.

  • art. 1669 c.c.

    introduce una responsabilità speciale per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti dell'edificio; la norma è letta come tutela più efficace del committente e dei terzi, con presunzione di responsabilità superabile solo in casi limitati.

  • art. 2697 c.c.

    il ricorrente lo invoca per sostenere che l'esonero da responsabilità non poteva essere fondato sulla sola allegata inconsapevolezza dello stato della struttura; la Corte ribadisce il diverso regime probatorio dell'art. 1669 c.c.

  • legge n. 1086/1971

    richiamata come normativa tecnica di settore in tema di opere in cemento armato e sicurezza delle costruzioni.

  • d.m. 14 febbraio 1992

    richiamato insieme alla legge n. 1086/1971 quale normativa tecnica evocata dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali e violazione di norme processuali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo richiama per delimitare i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile che integrano nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    funge da parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 2043 c.c.

    è richiamato come paradigma generale di responsabilità extracontrattuale, residuale rispetto all'art. 1669 c.c. quando manchino i presupposti della disciplina speciale.

  • art. 2055 c.c.

    fondamento del vincolo di solidarietà tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori quando i loro apporti causali concorrano al danno.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare il preteso travisamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per asserita ultrapetizione o fraintendimento dell'azione proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura speciale e si colloca nell'area della responsabilità extracontrattuale: essa tutela in modo rafforzato la sicurezza dell'edificio e l'interesse del committente e dei terzi, senza costituire una norma di favore per il costruttore.
  • Per configurare l'art. 1669 c.c. non è necessario che il difetto comprometta la stabilità dell'immobile in senso stretto: possono rilevare anche vizi che, pur non impedendo l'uso dell'opera, ne riducano in modo apprezzabile la normale utilità e il godimento in relazione alla sua funzione economica e pratica.
  • Nel giudizio ex art. 1669 c.c. opera una presunzione iuris tantum di responsabilità del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori; chi invochi l'esonero deve dimostrare che i difetti dipendono da caso fortuito o da fatto del terzo, mentre non basta allegare una mera inconsapevolezza delle condizioni dell'opera.
  • Nel caso di interventi edilizi su manufatti preesistenti, il progettista e il direttore dei lavori devono svolgere una verifica particolarmente accurata dell'idoneità statica delle strutture esistenti prima di procedere alla sopraelevazione.
  • In cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è deducibile solo la violazione del minimo costituzionale della motivazione o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una consulenza tecnica esauriente e su un apprezzamento fattuale adeguatamente motivato circa la natura non grave dei difetti, il ricorso che miri a una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibilmente diretto a ottenere un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImprese
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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