Cassazione Penale, Ordinanza n. 28809/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una contravvenzione stradale commessa il 17/8/2019, contestata ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. I motivi erano tre: 1) si deduceva la violazione di legge per mancata applicazione della disciplina sopravvenuta sulla prescrizione, sostenendo che il reato fosse estinto; 2) si invocava la causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., lamentando inoltre vizi motivazionali e l'omessa valorizzazione di presunte contraddizioni emerse dagli accertamenti della polizia giudiziaria; 3) si censurava il diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., ritenuto immotivato o comunque illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, continua ad applicarsi il regime di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017; conseguentemente, alla data della sentenza d'appello del 7 ottobre 2024 il termine prescrizionale non era decorso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego dello stato di necessità era sorretto da argomentazione logica e coerente con le risultanze istruttorie e che il ricorso mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in cassazione. Ha ritenuto infondato pure il terzo motivo, poiché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego della sospensione condizionale valorizzando il precedente specifico e la gravità del fatto, elementi incompatibili con una prognosi favorevole di futura astensione dal reato. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
norma incriminatrice della contravvenzione stradale per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, oggetto della conferma di responsabilità.
art. 2, comma 1, lett. a), l. 134/2021
invocato dalla difesa per sostenere l'estinzione del reato; la Corte richiama il rapporto con la disciplina transitoria e la permanenza della sospensione della prescrizione per i fatti commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019.
nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo indicato; opera la sospensione del corso della prescrizione tra i gradi di giudizio.
richiamato per individuare il termine di deposito della sentenza di primo e secondo grado da cui decorre la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina citata.
invocato per sostenere la scriminante dello stato di necessità; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito che l'ha esclusa.
richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte condivide il diniego fondato su prognosi sfavorevole.
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi il regime di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, anche dopo gli interventi successivi sulla disciplina prescrizionale.
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione fattuale adottata dal giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente.
- Il diniego della scriminante dello stato di necessità è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica, coerente e aderente alle risultanze istruttorie.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice di merito, con motivazione non illogica, escluda una prognosi favorevole di futura astensione dal reato alla luce di precedenti specifici e della gravità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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