Cassazione Penale, Ordinanza n. 07158/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di appello)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Sassari a mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, si deduceva un vizio di motivazione, sostenendo che l'indicazione dell'indirizzo di residenza dell'imputato nella procura speciale rilasciata al difensore dovesse valere come valida elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della norma processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello, osservando che l'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non era stato adempiuto e che l'indicazione dell'indirizzo di residenza nella procura speciale non può essere equiparata a una valida dichiarazione o elezione di domicilio. Ha inoltre richiamato la successiva decisione delle Sezioni Unite, precisando che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio collocata nel fascicolo; richiamo che, nel caso concreto, era stato del tutto omesso. Conseguentemente, al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il reato oggetto della condanna di merito, ma la decisione di legittimità non ne affronta il merito
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione determina l'inammissibilità; l'indicazione della sola residenza nella procura speciale non è sufficiente; per le impugnazioni anteriori al 25 agosto 2024 la norma resta applicabile
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. nell'ambito della riforma Cartabia
ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma senza effetto retroattivo sulle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, previsto a pena di inammissibilità, deve essere adempiuto in modo espresso e rituale: non basta un dato ricavabile in via indiretta da altri atti, come la mera indicazione della residenza nella procura speciale.
- Per le impugnazioni proposte nel periodo di vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., la disciplina continua a operare anche se successivamente abrogata, poiché la verifica dell'ammissibilità va compiuta secondo la legge vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.
- È sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere, il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo, purché consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione; in difetto di tale richiamo, l'impugnazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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