Cassazione Civile, Ordinanza n. 27317/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal recupero del corrispettivo per prestazioni di ricovero e cura rese da una struttura sanitaria privata accreditata nel 2004. La Regione, destinataria del decreto ingiuntivo per il pagamento del capitale e degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, propose opposizione sostenendo che il credito non fosse esigibile sino ai controlli contabili dell'ASP e che gli interessi commerciali non fossero applicabili al rapporto. Nel corso del giudizio il capitale venne corrisposto, sicché la lite rimase limitata agli accessori. Il tribunale revocò il monitorio e rigettò la domanda. La corte d'appello, invece, ritenne inesistente un valido contratto scritto tra Regione e struttura, requisito che a suo avviso era necessario per applicare il d.lgs. n. 231/2002, ma riconobbe comunque gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo. La struttura ricorse per cassazione deducendo violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo: (i) che i decreti regionali di centralizzazione e assegnazione del budget avevano sostanziale equivalenza con l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992; (ii) che un precedente invocato dalla controparte non era utilizzabile perché il giudicato aveva già coperto la validità del rapporto sottostante; (iii) che il rapporto doveva qualificarsi come transazione commerciale alla luce dell'interpretazione eurounitaria della direttiva 2000/35/CE. La Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e unico motivo, dichiarando assorbito l'ulteriore motivo non esaminato, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per riesaminare la sola questione della misura degli interessi dovuti e per regolare le spese. La decisione si fonda sull'incoerenza della sentenza impugnata, che da un lato aveva negato la validità del rapporto negoziale per escludere gli interessi commerciali e, dall'altro, aveva comunque riconosciuto il capitale e gli interessi legali, riaprendo indebitamente una questione coperta da giudicato. Una volta acquisita la sussistenza del rapporto contrattuale, restava solo da stabilire se gli accessori fossero dovuti nella misura legale ordinaria o in quella del d.lgs. n. 231/2002; la Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate sulla base di un contratto scritto stipulato dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale.
Norme richiamate
È stata dedotta la violazione di legge come vizio del motivo di ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno sulla validità del rapporto contrattuale sottostante.
Norma evocata per sostenere l'applicabilità della disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
La Corte ritiene che le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate sulla base di un contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002 rientrino nella nozione di transazione commerciale.
Richiamato come criterio alternativo di liquidazione degli interessi, in assenza dell'applicazione della disciplina speciale.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Indicata come base normativa dell'accordo contrattuale tra pubblica amministrazione e struttura sanitaria accreditata.
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
Richiamati dalla corte territoriale come norme che impongono la forma scritta a pena di nullità per i contratti con la PA.
art. 25 l.r. Sicilia n. 4/2003
Evocato dalla ricorrente come disposizione attuata dal decreto regionale sul budget, con equivalenza sostanziale all'accordo contrattuale.
Indicata la trattazione in adunanza camerale ai sensi della norma.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Direttiva 2000/35/CE
Richiamata per sostenere l'interpretazione eurounitaria del d.lgs. n. 231/2002 in senso favorevole all'applicazione degli interessi commerciali.
Massime di principio
- Se il giudicato ha già coperto l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale da cui deriva il credito principale, il giudice non può rimettere in discussione quel presupposto per negare soltanto gli interessi accessori, dovendo limitarsi a verificare quale disciplina degli interessi si applichi al rapporto già accertato.
- Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale, quando siano regolate da un contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002 e accessivo al rapporto di accreditamento, integrano una transazione commerciale ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231/2002.
- Una decisione che neghi la validità del rapporto contrattuale e, al tempo stesso, riconosca il capitale e gli interessi legali sul medesimo credito, introduce un percorso logico incoerente se il punto sulla sussistenza del contratto è ormai coperto da giudicato.
- Una volta accertato o definitivamente presunto il rapporto contrattuale, l'obbligazione per il capitale trascina con sé quella per gli interessi; resta controversa solo la misura degli accessori, da determinare secondo la disciplina generale o speciale applicabile.
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