Cassazione Civile, Ordinanza n. 13834/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società partecipata, di un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale le aveva richiesto il pagamento di contributi di disoccupazione per gli anni 2005-2008, per un importo complessivo di Euro 1.572.730. La società sosteneva di avere diritto all'esonero contributivo perché, essendo azienda pubblica partecipata, i propri dipendenti erano assistiti da stabilità dell'impiego; richiamava norme sul requisito della stabilità, il regime di cui all'art. 40 r.d.l. n. 1827/1935, l'art. 36 d.P.R. n. 818/1957, l'art. 20 L. n. 133/2008, l'art. 2112 c.c. e clausole dei CCNL richiamati. Con il primo motivo di ricorso in cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo il diritto all'esenzione. Con il secondo motivo contestava, sempre per violazione di legge e motivazione illogica, la condanna alle somme aggiuntive ex art. 116 L. n. 388/2000, assumendo che la contestazione della contribuzione dovesse travolgere automaticamente anche gli accessori e che la questione fosse comunque proponibile in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova dell'adozione del decreto ministeriale/direzionale ad hoc necessario per riconoscere l'esonero alla specifica unità produttiva di Reggio Emilia; ha inoltre rilevato la genericità delle censure, l'assenza di produzione dei CCNL e del provvedimento riferito alla specifica unità, nonché il mancato confronto con la doppia conforme di merito. Ha aggiunto che la questione era già stata affrontata da precedenti di legittimità nel senso che il requisito della stabilità dell'impiego non può risultare solo da clausole pattizie ma richiede un meccanismo autorizzatorio pubblico specifico, correttamente attivato mediante domanda dell'interessata, qui non provato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito perché riguardava le somme aggiuntive, accessorio della pretesa principale, ormai non più scrutinabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40 r.d.l. n. 1827 del 1935
L'esonero contributivo presuppone un accertamento formale che attesti la stabilità dell'impiego e l'adozione del relativo decreto ministeriale per la specifica realtà produttiva interessata.
art. 36 d.P.R. n. 818 del 1957
Richiamato come norma di disciplina dell'esonero contributivo, da leggere in coordinamento con il necessario provvedimento autorizzatorio.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso diritto all'esenzione contributiva.
Invocato dalla ricorrente nel quadro della qualificazione del rapporto e della stabilità dei dipendenti.
art. 51 CCNL Federgasacqua
Invocato dalla ricorrente a sostegno della stabilità dell'impiego.
art. 66 CCNL Federambiente
Invocato dalla ricorrente a sostegno della stabilità dell'impiego.
Invocato per sostenere che la questione delle somme aggiuntive fosse già implicitamente compresa nella contestazione della debenza contributiva.
art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388 del 2000
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne esamini il merito per intervenuto assorbimento.
art. 116, commi 10 e 15, L. n. 388 del 2000
Le somme aggiuntive sono trattate come accessorio della contribuzione; il motivo relativo è assorbito dall'inammissibilità della censura principale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte verifica che i motivi non superano il vaglio di specificità e non possono essere scrutinati come vizi di legittimità utilmente proposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo applicato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per ottenere l'esonero dal versamento dei contributi di disoccupazione in favore di imprese a partecipazione pubblica non basta invocare clausole collettive o la natura pubblica della partecipazione: occorre la prova del provvedimento amministrativo specifico che riconosce, per quella concreta unità produttiva, la stabilità dell'impiego richiesta dalla legge.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata; la censura deve confrontarsi con la concreta base decisoria su cui la pronuncia si fonda.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è scrutinabile solo se il ricorrente indica in modo specifico le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello, dimostrando la diversità delle due motivazioni.
- La mancata produzione dei documenti decisivi posti a fondamento della pretesa esonerativa impedisce il sindacato di legittimità, specie quando la doglianza resta generica e non prova l'esistenza del titolo amministrativo riferito alla specifica realtà aziendale.
- Le somme aggiuntive previste dalla normativa previdenziale seguono la sorte della contribuzione principale: se la censura sulla pretesa contributiva non può essere esaminata, resta assorbita anche la contestazione sugli accessori.
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