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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22114/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi rappresentanti/soci, a seguito di rideterminazione del reddito d'impresa. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso dei contribuenti; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale dei contribuenti sia l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando in particolare la quantificazione dei costi di produzione e la percentuale media di ricarico del 40% utilizzata per rideterminare il reddito imponibile. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente rideterminato i costi di produzione deducibili senza considerare che la ricostruzione dei ricavi era stata già effettuata sulla base dei costi delle materie prime contabilizzati e dichiarati dal contribuente. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per la ritenuta contraddittorietà della motivazione sulla rideterminazione del reddito imponibile tramite riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'Agenzia non aveva specificamente indicato né trascritto nel ricorso gli elementi dai quali desumere i costi delle materie prime contabilizzati e dichiarati, difettando così il requisito di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un vizio di motivazione non più deducibile, in ragione della formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis dopo la novella del 2012. Di conseguenza ha rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, dando atto altresì dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nella valutazione della prova e dei fatti di causa.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Ufficio in tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ricorda che, nel corso dello stesso accertamento, l'Amministrazione può avvalersi sia del metodo induttivo sia di quello analitico per specifiche operazioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non riportava specificamente gli elementi documentali e fattuali posti a base della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di contraddittorietà della motivazione non era più deducibile nel testo applicabile ratione temporis, essendo intervenuta la novella del d.l. n. 83 del 2012.

  • d.l. n. 83 del 2012

    La Corte lo richiama per affermare che la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. preclude la deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura che investe la valutazione di fatti o documenti deve essere sorretta da specifica indicazione e trascrizione degli elementi rilevanti, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza dei presupposti per un accertamento induttivo non impedisce all'Ufficio di utilizzare, nello stesso procedimento, criteri analitici per singole poste o operazioni, anche cumulandoli con il metodo induttivo.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di semplice contraddittorietà della motivazione nei termini previsti dalla disciplina previgente.
  • La parte che contesta in cassazione la quantificazione di costi o ricavi deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e con gli atti processuali su cui fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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