Cassazione Civile, Ordinanza n. 07887/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché, prima della decisione, è intervenuta la definizione agevolata della controversia. Preso atto dell'istanza della contribuente di sospensione e dell'istanza dell'Agenzia di cessazione della materia del contendere, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA asseritamente indebitamente detratta in relazione all'anno d'imposta 2004, nell'ambito di una fattispecie descritta come inversione contabile e operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia. L'Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La contribuente resisteva con controricorso, chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, in memoria, l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis.3, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015. Successivamente entrambe le parti hanno depositato istanze collegate alla definizione agevolata e alla cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
udienza tenuta nelle forme previste
norma processuale richiamata solo per le modalità della trattazione in udienza pubblica nel periodo emergenziale.
conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176
norma di conversione richiamata per il regime processuale applicato.
memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato quale base per il deposito della memoria della controricorrente nel giudizio di legittimità.
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
richiamato quale base per il deposito di ulteriore memoria in vista della decisione.
art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130
istanza di sospensione ex art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato come fondamento dell'istanza di sospensione presentata dalla contribuente.
art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
trattamento sanzionatorio più favorevole
invocato dalla contribuente quale disciplina sanzionatoria più mite applicabile al caso.
art. 15, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
così come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
citato come disposizione modificativa della disciplina sanzionatoria richiamata dalla parte resistente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata della controversia e le parti ne danno atto, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione della lite rende privo di interesse l'esame delle questioni sostanziali e processuali già devolute alla Corte, che si limita a prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese segue il criterio indicato nel provvedimento, con imputazione alla parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.
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