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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07887/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché, prima della decisione, è intervenuta la definizione agevolata della controversia. Preso atto dell'istanza della contribuente di sospensione e dell'istanza dell'Agenzia di cessazione della materia del contendere, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA asseritamente indebitamente detratta in relazione all'anno d'imposta 2004, nell'ambito di una fattispecie descritta come inversione contabile e operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia. L'Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La contribuente resisteva con controricorso, chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, in memoria, l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis.3, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015. Successivamente entrambe le parti hanno depositato istanze collegate alla definizione agevolata e alla cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata della controversia e le parti ne danno atto, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
  • La sopravvenuta definizione della lite rende privo di interesse l'esame delle questioni sostanziali e processuali già devolute alla Corte, che si limita a prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese segue il criterio indicato nel provvedimento, con imputazione alla parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpianto processuale
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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