Cassazione Civile, Ordinanza n. 13582/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre preso atto dell'inefficacia del controricorso, perché tardivo e depositato oltre i termini dell'art. 370 c.p.c., e non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità. È stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (soggetto conferente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società affidataria del servizio di smaltimento/trattamento dei rifiuti per il pagamento di corrispettivi relativi al conferimento dei rifiuti solidi urbani nel periodo 20.2.2004-31.8.2004 presso l'impianto di Battipaglia. La società ingiunta propose opposizione sostenendo di non avere stipulato alcun contratto con l'affidataria e di non essere parte del rapporto instaurato con il Commissario delegato. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, revocò l'ingiunzione ma condannò l'opponente al pagamento di una somma inferiore, oltre interessi e penale. In appello, la società opponente ottenne la riforma parziale della decisione: la Corte territoriale ritenne che l'ordinanza commissariale imponesse ai Comuni e ai soggetti gestori del servizio l'obbligo di conferire i rifiuti e di corrispondere la tariffa, ma che tale obbligo avesse natura pubblicistica e operasse solo nei confronti del Commissario, non creando un rapporto diretto tra affidataria e soggetto conferente. La domanda originaria dell'affidataria fu quindi rigettata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ricorrente denunciò violazione dell'art. 5 l. n. 225/1992, dell'ordinanza commissariale n. 396/2002 e degli artt. 1173 e 1268 c.c., o in subordine dell'art. 1273 c.c., sostenendo che l'ordinanza, insieme al comportamento delle parti, aveva integrato una delegazione cumulativa oppure, in subordine, un accollo non liberatorio, con assunzione diretta dell'obbligazione da parte del soggetto conferente; richiamò in particolare una lettera del 15.6.2004 e un pagamento parziale di euro 100.000,00. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando anche l'inefficacia del controricorso tardivo della resistente, perché le questioni prospettate erano nuove rispetto alla sentenza impugnata e richiedevano accertamenti di fatto non compiuti nei precedenti gradi; inoltre, la ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente dove tali questioni fossero state dedotte nel merito. È stato inoltre rilevato che né la delegazione né l'accollo possono prescindere, nel caso concreto, dal consenso del soggetto che assume il debito e che le circostanze valorizzate dalla ricorrente erano tutte di natura fattuale e non sindacabili in cassazione se non già devolute al giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato solo per descrivere il procedimento monitorio introduttivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
il controricorso deve essere notificato e depositato nei termini; il deposito tardivo comporta inammissibilità/inefficacia della costituzione
art. 5 L. n. 225/1992
richiamato come fondamento del sistema emergenziale di gestione dei rifiuti in Campania
ordinanza commissariale n. 396 del 9.12.2002
"A) tutti i Comuni della provincia di Salerno ed i soggetti eventualmente affidatari della gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Salerno dovranno conferire in via esclusiva..."; "B) i Comuni... dovranno corrispondere... la tariffa di smaltimento rifiuti"
la Corte d'appello l'ha qualificata come provvedimento amministrativo rivolto ai Comuni e ai soggetti affidatari, non come autonoma fonte di obbligazione diretta tra affidataria e conferente; la Cassazione non ha ritenuto ammissibile il diverso inquadramento prospettato per la prima volta
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nascita dell'obbligazione da atto idoneo a produrla
invocato per sostenere una delegazione cumulativa; la Corte ha ritenuto la questione nuova e comunque bisognosa di accertamenti di fatto
invocato in via subordinata per sostenere un accollo non liberatorio; anche questa questione è stata ritenuta nuova e non scrutinabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, anche se formulate come mere censure di violazione di legge.
- Quando si deduce in cassazione una questione non espressamente trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di indicare in modo specifico e autosufficiente in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata ritualmente sollevata.
- La qualificazione di un rapporto come delegazione o accollo presuppone il riscontro del consenso del soggetto che assume il debito; tale consenso è un accertamento di fatto non surrogabile in sede di legittimità se non già devoluto al giudice di merito.
- Un provvedimento amministrativo che impone obblighi di conferimento e pagamento può operare nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento senza per ciò solo creare automaticamente un rapporto contrattuale diretto tra l'esecutore del servizio e il soggetto tenuto al conferimento.
- Il deposito tardivo del controricorso oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. determina l'inefficacia della costituzione del resistente e impedisce di tenere conto delle difese e delle memorie successive.
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