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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40390/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società aveva stipulato con l'autorità portuale un contratto di appalto per la realizzazione di piastre in conglomerato cementizio ed elementi metallici di appoggio delle rampe Ro-Ro su una banchina del porto commerciale. La committenza aveva poi disposto la risoluzione del contratto con delibera del 19 gennaio 2004. La società aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione, il risarcimento dei danni e il pagamento delle somme relative a riserve iscritte in contabilità e a prestazioni/materiali approvvigionati. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame del comportamento delle parti e dei documenti, in particolare dell'assenso del direttore lavori all'esecuzione; violazione dell'art. 2041 c.c. per indebito arricchimento della committenza; violazione dell'art. 2697 c.c. e del d.lgs. 50/2016 in tema di prova degli inadempimenti e illegittimità della risoluzione; nullità della sentenza per carenza di motivazione sul rigetto della CTU; ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al diniego della CTU richiamando il principio della ragione più liquida.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure fossero sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e degli accertamenti di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze erano generiche, non specificamente correlate alla decisione impugnata e formulate in modo disordinato e non coerente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta del giudice di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nella sua discrezionalità valutativa ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge effettivo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa non può essere fatta valere in cassazione come mera rilettura del fatto e dei risultati istruttori, specie se i giudici di merito hanno già escluso il credito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma non consente di trasformare in violazione di legge censure che mirano solo a una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione non è configurabile quando la decisione, anche implicitamente, renda comprensibile il diniego del mezzo istruttorio o l'esito adottato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo non può essere usato per contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle risultanze documentali.

  • d.lgs. 50/2016

    Il richiamo al codice dei contratti pubblici non è sufficiente se non si indica puntualmente in che modo la decisione avrebbe violato la disciplina invocata e quali specifici fatti decisivi sarebbero stati trascurati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e della ricostruzione dei fatti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando sceglie tra prove ritualmente offerte.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non sussiste per la mera diversa ponderazione delle risultanze istruttorie, che resta attività tipica del giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, non se si contesta la valutazione dell'esito della prova.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo diniego può essere motivato anche implicitamente dal quadro probatorio complessivo.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche, coerenti e puntualmente collegate alla ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o confusi sono inammissibili.
  • La domanda ex art. 2041 c.c. non può essere introdotta in cassazione come mera contestazione del fatto già esaminato e respinto nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

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