Cassazione Penale, Sentenza n. 16122/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché il ricorso in opposizione era stato proposto dal difensore senza procura speciale ex art.122 c.p.p.; il ricorrente deduceva la errata interpretazione dell'art.99 d.P.R. n.115/2002 e richiamava la giurisprudenza che ammette l'impugnazione autonoma del difensore, considerata l'accessorietà della questione al processo penale e la necessità di coordinamento con le regole del processo penale per le fasi non disciplinate
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata perché la presentazione dell'opposizione da parte del difensore, anche in assenza di procura speciale, è legittima alla luce del consolidato orientamento secondo cui il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo accessorio rispetto al processo penale, si coordina con le regole del processo penale per le fasi non disciplinate dall'art.99 d.P.R. n.115/2002. La Corte ha annullato l'ordinanza "senza rinvio" e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 99)
Disciplina il gravame avverso il provvedimento di rigetto o inammissibilità dell'istanza di patrocinio; la Corte interpreta il rinvio procedurale come compatibile con la possibilità per il difensore di proporre opposizione anche senza procura speciale, in ragione dell'accessorietà al processo penale
codice di procedura penale (art. 122)
Prevede la procura speciale per taluni atti difensivi; la Corte stabilisce però che la mancata procura speciale non impedisce la legittimazione del difensore a proporre opposizione ex art.99 d.P.R. 115/2002 quando il procedimento è accessorio al processo penale
codice di procedura civile (art. 702-bis e ss.)
artt. 702-bis e ss. c.p.c.
Normativa del rito sommario di cognizione cui il d.lgs. 150/2011 rinvia per alcune controversie sugli onorari; la Corte evidenzia che il richiamo non esclude l'applicabilità delle regole penali accessorie per l'opposizione al rigetto del patrocinio
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (art. 15 e art. 14 richiamati)
art. 15 e art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Tipizza i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari e rinvia al rito sommario; la Corte spiega che l'entrata in vigore della nuova disciplina non ha eliminato la regola di coordinamento con il processo penale per le questioni di ammissione al patrocinio
Sezioni Unite penali, Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004 (Graziano)
Principio di accessorietà: il sub-procedimento relativo all'ammissione al patrocinio va coordinato con le disposizioni del procedimento principale (processo penale) per le fasi non disciplinate
Cass. Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022 (Vetrugno)
Conferma che il rinvio al processo speciale per onorari non esclude l'applicabilità, per le fasi non disciplinate, delle previsioni degli artt. 76 e ss. d.P.R. 115/2002 e del coordinamento con il procedimento penale
Cass. Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 (Mucci)
Ribadisce la distinzione tra controversie sui compensi (di natura civilistica) e controversie sull'ammissione al patrocinio, per le quali prevale l'accessorietà al processo penale
Cass. Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019 (Morello) e altri precedenti (Diop, Galloni)
Sez. 4 n. 48793/2019; Sez. 4 n. 15197/2017 (Diop); Sez. 4 n. 13230/2022 (Galloni)
Orientamenti della Sezione che ritengono sufficiente, per la proposizione dell'opposizione ex art.99 d.P.R. 115/2002, la dichiarazione di nomina del difensore senza necessità di procura speciale
Massime di principio
- Nei procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la vicenda è accessoria rispetto al processo penale principale: per quanto non espressamente disciplinato dall'art.99 d.P.R. 115/2002 si applicano le regole del processo penale
- La presentazione dell'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio da parte del difensore è generalmente considerata valida anche in assenza di procura speciale, purché sussista la nomina del difensore (dichiarazione di nomina), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
- Occorre distinguere le controversie relative alla liquidazione di compensi (dove prevalgono regole civilistiche e può essere necessario aderire al rito speciale) dalle controversie sull'ammissione al patrocinio, nelle quali pesa l'effetto sul diritto di difesa nel processo penale
- Per il difensore pratico: benché la giurisprudenza consenta l'impugnazione senza procura speciale, è prudente raccogliere la procura speciale quando possibile per evitare eccezioni procedurali, ma l'assenza della stessa non dovrebbe automaticamente comportare l'inammissibilità dell'impugnazione
- I giudici devono verificare la natura accessoria della controversia e coordinare le norme richiamate dall'art.99 con le disposizioni processuali penali per le fasi non regolate
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