Cassazione Penale, Sentenza n. 16105/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su: (i) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose) ritenuta inesistente perché l'angolo della recinzione sarebbe stato semplicemente sollevato e poi riposizionato senza danno e senza spesa; (ii) dedotta nullità o difetto della querela perché la querela sarebbe dovuta essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa; (iii) omessa applicazione dell'art.131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) in relazione ai nuovi limiti edittali introdotti dal d.lgs. n.150/2022; (iv) vizio di motivazione e erronea valutazione prognostica ai fini della sospensione condizionale della pena (artt.163 e 164 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi all'aggravante di violenza sulle cose e alla nullità della querela, confermando che la valutazione operata dai giudici di merito circa l'uso di energia fisica e la titolarità della querela è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha anche dichiarato inammissibile il motivo generico relativo alla prognosi per la sospensione condizionale della pena. Ha invece accolto il motivo relativo all'applicabilità dell'art.131-bis c.p. alla luce della modifica operata dal d.lgs. n.150/2022 (art.131-bis, comma 1, ora esteso ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni) e, per questo motivo, ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rinviato alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame sull'eventuale esclusione della punibilità ai sensi di art.131-bis. Le altre statuizioni di merito restano confermate.
Norme richiamate
"nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni"
La Corte ha ritenuto applicabile la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022, che amplia la possibilità per il giudice di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto; per questo motivo la questione va rinnovamente valutata dal giudice di merito
L'aggravante di "violenza sulle cose" si applica quando venga impiegata energia fisica che provochi rottura, guasto, danneggiamento o distacco di una componente essenziale della cosa tale da rendere necessaria un'attività di ripristino; i giudici di merito hanno ritenuto che lo sradicamento di un angolo della recinzione rientri in tale fattispecie
artt. 110, 624 e 625 n.2 cod. pen.
I reati contestati sono furto (art.624) in concorso (art.110) con l'aggravante della violenza sulle cose (art.625 n.2); la condanna per tali reati è stata confermata nei punti non investiti dall'annullamento
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta invalidità della querela; la Corte ha ritenuto invece valida la querela presentata da un socio presente al fatto, richiamando il principio che il diritto di querela può spettare a chi abbia una relazione di fatto con la cosa sottratta (possesso in senso penalistico)
Riferiti in relazione alla sospensione condizionale della pena e alla valutazione prognostica; la Corte ha escluso il motivo per genericità dell'impugnazione e per mancanza di specifici elementi di fatto volti a dimostrare l'errore nella valutazione prognostica
Ha modificato l'art.131-bis c.p. ampliando il campo di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha applicato il principio di favore per la legge più favorevole e ha disposto il rinvio per nuovo esame
art. 2, comma 4 cod. pen. (principio di retroattività della legge penale più favorevole)
Usato come fondamento per applicare la norma più favorevole (d.lgs. n.150/2022) al caso concreto e disporre il riesame in sede di merito
Massime di principio
- L'aggravante di "violenza sulle cose" si realizza quando l'azione abbia richiesto impiego di energia fisica che produca rottura, danneggiamento o distacco di componenti essenziali tali da rendere necessario un ripristino: la semplice manipolazione reversibile senza necessità di riparazione non integra l'aggravante
- Le questioni di fatto (modalità esatte del danneggiamento, entità del danno, modalità di accesso) sono sostanzialmente insindacabili in Cassazione; per contestare efficacemente tali valutazioni occorre produrre elementi probatori specifici in sede di merito
- La querela può essere validamente proposta da chi ha una relazione di fatto con il bene sottratto (possessore/socio presente al momento del fatto), non esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa
- Quando interviene una norma penale più favorevole (es. modifica dell'art.131-bis), va applicato il principio di retroattività della legge penale più favorevole e il giudice di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame sull'eventuale esclusione della punibilità
- Per impugnare negativamente la valutazione prognostica ai fini di benefici (sospensione condizionale) è necessario indicare in modo specifico e documentato gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto condurre a una prognosi favorevole; censure generiche sono inammissibili
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