Cassazione Penale, Sentenza n. 16106/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione per il giudizio di appello per mancata notifica al difensore nominato (ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata sull'inosservanza di norme processuali a pena di nullità: omissione dell'invio/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore nominato dall'imputato. In particolare il decreto è stato inviato telematicamente il 10/12/2021 a una PEC riferibile a un avvocato diverso (francesco.nucera@pec-ordineavvocatiancona.it) e non alla PEC del difensore nominato e depositato in cancelleria (avv. Francesco Maria Nucera, pec francescomaria.nucera@ordineavvocatimilano.it). Dal verbale risulta l'assenza del difensore all'udienza del 19/01/2022 e manca la prova della regolare notifica.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Individua come causa di nullità la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore quando la notifica degli atti al difensore è prescritta; la mancata notifica integra una nullità rilevabile d'ufficio.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che alcune nullità sono assolute e insanabili; applicata per concludere che la mancata notifica al difensore determina nullità che comporta l'annullamento senza rinvio.
artt. 110, 624-bis, 625 n.2 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati per cui l'imputato era stato dichiarato responsabile in primo grado e confermato in appello; nella decisione di cassazione l'esame è limitato alla questione procedurale e non alla valutazione del merito delle imputazioni.
Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Precedente richiamato per confermare il principio secondo cui l'omessa notifica al difensore comporta nullità assoluta e insanabile con conseguente annullamento.
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di citazione per l'appello al difensore nominato, o la notifica a un indirizzo PEC riferibile a un altro professionista, integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- La presenza del difensore all'udienza non supplisce all'omessa o irregolare notifica: se il verbale attesta l'assenza e non sussiste prova della regolare notifica, la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La prova della regolare notificazione grava sull'ufficio che ha effettuato la comunicazione; è essenziale l'esattezza dell'indirizzo PEC del difensore nominato e depositato in cancelleria.
- In caso di nullità insanabile per omissione di notifica al difensore, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e rimandare gli atti alla Corte d'appello competente per il prosieguo.
- Per evitare il rischio di nullità, è buona prassi per la difesa comunicare e aggiornare tempestivamente in cancelleria i dati di contatto (PEC) del difensore e conservare le ricevute di notifica; per l'ufficio giudiziario, verificare che la notifica sia effettuata all'indirizzo risultante dagli atti.
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