Cassazione Civile, Ordinanza n. 24194/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica emesso in materia doganale per diverse bollette di importazione, con recupero di dazi agricoli e IVA ritenuti non versati. La società importatrice aveva ottenuto in origine un regime di franchigia per importazioni di latte alimentare destinato a enti caritativi; in seguito l'Autorità doganale aveva annullato l'esenzione. Dopo un lungo contenzioso civile sulla spettanza della franchigia, conclusosi nel 2019 con decisione definitiva sfavorevole alla società, l'Ufficio aveva notificato l'atto di recupero nel 2020. La CTR aveva ritenuto tempestiva la pretesa, valorizzando la sospensione del termine di prescrizione durante il giudizio civile e respingendo anche l'eccezione relativa agli interessi e alle spese. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 221, par. 3, CDC, sostenendo che la sospensione del termine triennale non fosse applicabile perché il giudizio civile non riguardava un atto impositivo doganale ma solo la questione della franchigia; 2) violazione dell'art. 11 d.lgs. 374/1990, perché il termine per la revisione dell'accertamento sarebbe decorso già dall'origine dell'operazione doganale; 3) violazione dell'art. 221, par. 2, CDC, assumendo che comunque il termine triennale sarebbe iniziato al più tardi nel 2007 con una precedente sentenza di appello; 4) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. per la prescrizione quinquennale degli interessi, che la CTR non avrebbe riconosciuto; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, perché l'Amministrazione avrebbe agito senza difensore professionale. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha rigettati, affermando che il giudizio civile instaurato dalla società riguardava anche la pretesa doganale, poiché metteva in discussione i presupposti dell'obbligazione tributaria, e che la domanda giudiziale produce l'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione fino al giudicato; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte relativa alla novità dell'eccezione e comunque infondato nel merito, precisando che gli interessi hanno prescrizione quinquennale ma decorrono da quando il credito principale diviene esigibile, che nel caso concreto è avvenuto con la definitività del contenzioso sulla franchigia; ha infine rigettato anche il quinto motivo, rilevando che la disciplina del processo tributario consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione anche se assistita da un proprio funzionario. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza della CTR del Friuli-Venezia Giulia, ritenendo corretta la conclusione per cui l'azione dell'Amministrazione doganale non era prescritta perché il contenzioso civile promosso dalla società aveva sospeso il termine triennale di recupero fino alla definizione definitiva della causa. Ha inoltre ritenuto non prescritta la pretesa sugli interessi, poiché il relativo termine quinquennale decorreva dalla definitività della debenza dei dazi, e ha confermato la legittimità della condanna alle spese anche in presenza di difesa svolta da funzionario dell'Ufficio. Ne è derivata la conferma dell'avviso di accertamento e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 221, comma 3, Reg. (CEE) n. 2913/92 (CDC)
La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento sin cui è presentato un ricorso ... e per la durata del relativo procedimento
Il termine triennale per la comunicazione del debito doganale è sospeso durante il giudizio instaurato sul rapporto da cui dipende la debenza dei dazi, fino alla definizione del processo.
art. 103, comma 3, lett. a), Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)
È richiamato come conferma dell'attuale disciplina che prevede la sospensione del termine di prescrizione in presenza di ricorso.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non vi ravvisa violazione, ritenendo che il giudizio civile abbia inciso anche sull'obbligazione doganale.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio
La domanda giudiziale interrompe la prescrizione perché esprime la volontà del titolare di non restare inerte rispetto al diritto.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio
L'effetto interruttivo della domanda è permanente e dura fino al giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Costituisce l'unica deroga all'effetto interruttivo permanente in caso di estinzione del processo; la Corte richiama anche il caso di cessazione della materia del contendere.
Gli interessi su obbligazioni tributarie hanno autonoma prescrizione quinquennale; tuttavia il termine decorre da quando il credito principale diviene esigibile.
art. 86 TULD
Richiamato per individuare il momento di decorrenza degli interessi moratori in caso di contabilizzazione a posteriori del debito doganale.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria anche quando sia assistita da un proprio funzionario, con riduzione del 20% del compenso spettante agli avvocati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda giudiziale produce effetto interruttivo della prescrizione con efficacia permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo l'ipotesi di estinzione del processo prevista dall'art. 2945, comma 3, c.c.
- Nel diritto doganale, il termine triennale per la comunicazione del debito è sospeso quando sia presentato un ricorso relativo ai presupposti della debenza, anche se il giudizio non impugna formalmente un atto impositivo già notificato ma investe la spettanza dell'esenzione o franchigia.
- L'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione si estende a tutti i diritti che si ricollegano con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio.
- Gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie hanno autonoma prescrizione quinquennale, ma il relativo termine decorre solo dal momento in cui il credito principale diviene esigibile.
- Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria può ottenere la rifusione delle spese anche se è assistita da un proprio funzionario e non da un avvocato del libero foro.
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