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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15024/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli eredi di un correntista avevano promosso azione di ripetizione di indebito per ottenere la restituzione di somme addebitate su un rapporto di conto corrente, contestando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e spese. In primo grado era stata riconosciuta una somma a loro favore; in appello la Corte territoriale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, aveva rideterminato in peius il credito, ritenendo prescritti i versamenti aventi natura solutoria. Con il primo motivo del ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 2946 e 2967 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la banca non avrebbe allegato in modo sufficiente l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne, così da non poter applicare il principio delle Sezioni Unite n. 15895/2019. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 2697, 2946, 2967 c.c., 115 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 107 e 127 TUB, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente preteso la prova documentale dell'apertura di credito e dell'affidamento, mentre tale prova avrebbe potuto desumersi dagli estratti conto e da fatti concludenti; inoltre hanno sostenuto che il difetto di forma scritta del contratto di conto corrente e delle aperture di credito era già passato in giudicato, che la nullità delle clausole illegittime sarebbe imprescrittibile e che il c.t.u. avrebbe erroneamente distinto tra rimesse entro fido e oltre fido.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite sulla necessaria allegazione dell'eccezione di prescrizione nei giudizi di ripetizione di indebito da conto corrente, e perché le censure miravano in realtà a contestare il merito della valutazione compiuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui cumulava questioni eterogenee senza indicare la loro tempestiva deduzione in appello, e comunque lo ha reputato manifestamente infondato, affermando che, in materia di conto corrente bancario, se non è provata l'esistenza di un'apertura di credito idonea a rendere ripristinatorie le rimesse, la prescrizione decorre dal singolo pagamento; grava sul cliente l'onere di provare il contratto di affidamento che sposti il dies a quo alla chiusura del conto. Conseguentemente, la pretesa restitutoria è stata correttamente dichiarata prescritta nei limiti individuati dalla Corte territoriale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato quale norma sulla prescrizione ordinaria decennale applicata alla ripetizione di indebito in conto corrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire che grava sul cliente l'onere di provare i fatti che spostano la decorrenza della prescrizione, in particolare l'esistenza dell'apertura di credito.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; nel testo la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione specifica diversa dal tema della prova e della prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la decisione di merito, ma la Corte reputa la doglianza in parte generica e sostanzialmente volta al riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'uso delle prove e delle allegazioni; la Corte ritiene che il motivo non scalfisca la corretta applicazione dei principi in tema di prescrizione e prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza che la Corte ne ricavi una violazione decisiva.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al giusto processo, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità/fondatezza.

  • art. 107 TUB

    Richiamato dai ricorrenti; nel testo non emerge una specifica statuizione autonoma della Corte su tale norma.

  • art. 127 TUB

    Richiamato dai ricorrenti; nel testo non emerge una specifica statuizione autonoma della Corte su tale norma.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la forma scritta rileverebbe ai fini probatori del contratto.

  • art. 1422 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole; la Corte non accoglie la tesi nel giudizio di ripetizione dell'indebito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. Sez. U. 13/06/2019, n. 15895

    l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito ... è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte

    Le Sezioni Unite vengono richiamate per affermare che, nel proporre l'eccezione di prescrizione in ripetizione di indebito bancario, la banca non deve indicare analiticamente ogni singola rimessa prescritta.

  • Cass. n. 27704 del 30/10/2018

    Richiamata per il principio secondo cui l'azione di ripetizione dell'indebito in conto corrente, in assenza di apertura di credito, è soggetta a prescrizione decennale decorrente dai singoli versamenti aventi natura solutoria.

  • Cass. n. 2660 del 30/01/2019

    Richiamata per il principio per cui, eccepita la prescrizione, spetta al cliente provare l'esistenza di un'apertura di credito che renda i versamenti ripristinatori.

  • Cass. n. 31927 del 06/12/2019

    Richiamata a supporto del medesimo principio sull'onere probatorio del cliente in caso di eccezione di prescrizione.

  • Cass. n. 18144 del 10/07/2018

    Richiamata a supporto del medesimo principio sulla decorrenza della prescrizione e sull'onere della prova dell'affidamento bancario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da conto corrente bancario, l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca è sufficientemente allegata mediante la deduzione dell'inerzia del correntista e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare singolarmente le rimesse solutorie ritenute prescritte.
  • La prescrizione dell'azione restitutoria decorre, in assenza di apertura di credito o quando i versamenti eccedano i limiti dell'affidamento, dal singolo pagamento avente natura solutoria; solo la prova di un valido affidamento consente di qualificare i versamenti come ripristinatori e di far decorrere il termine dalla chiusura del conto.
  • Quando la banca eccepisce la prescrizione, grava sul cliente l'onere di provare l'esistenza del contratto di apertura di credito o di affidamento che giustifichi la natura ripristinatoria dei versamenti e sposti il dies a quo della prescrizione.
  • Le censure di legittimità che si limitano a contestare la valutazione del materiale probatorio o a prospettare in modo eterogeneo questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito sono inammissibili o comunque infondate in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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