Cassazione Civile, Ordinanza n. 00668/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi nei confronti di più debitori e garanti per canoni di locazione finanziaria. In sede di merito, dopo una vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo e una precedente decisione di questa Corte sulla competenza territoriale, la Corte d'appello ha esaminato il rapporto di garanzia prestato da uno dei garanti in favore della società debitrice per canoni di leasing. Ha ritenuto: esclusa la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. perché la tolleranza del creditore verso i ritardi nei pagamenti non integra fatto impeditivo della surrogazione; esclusa la liberazione ex art. 1956 c.c. anche in ragione della posizione del garante, titolare dell'80% delle quote della società debitrice e amministratore unico; applicabile, quanto all'art. 1957 c.c., un termine decorso dalla scadenza dell'ultimo canone insoluto; inesistente una nullità della garanzia solo perché prestata dopo la stipula del leasing; infondata la dedotta invalidità per errore sul tipo negoziale; e, infine, ha accertato che la scrittura del 10 settembre 2008 non aveva efficacia novativa ma solo modificativa del rapporto originario, anche per l'espressa clausola che escludeva la novazione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 1309 c.c. e degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., sostenendo che: la scrittura del 10 settembre 2008 conteneva un riconoscimento di debito non opponibile al fideiussore, ormai non più amministratore della società, con conseguente novazione estintiva almeno nei suoi confronti e inopponibilità di eventuali clausole abusive o vessatorie non specificamente approvate; la novazione avrebbe impedito di far valere nei confronti della società gli inadempimenti anteriori e avrebbe reso irrilevante la sua precedente qualità di amministratore unico ai fini delle deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c., estese dal ricorrente solo al rapporto originario e non alla nuova pattuizione. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi: l'interpretazione della scrittura del 10 settembre 2008 come modifica non novativa non era stata specificamente censurata con l'indicazione dei canoni ermeneutici violati; inoltre le doglianze tendevano a sostituire una diversa lettura del contratto a quella del giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità quando l'interpretazione accolta sia plausibile. Anche le censure sugli artt. 1956 e 1957 c.c. sono risultate inammissibili perché non si confrontavano con ulteriori rationes decidendi di fatto e di diritto, tra cui la partecipazione del garante all'80% del capitale sociale, la sua sottoscrizione della scrittura, la non qualificabilità delle obbligazioni come future e il mancato attacco specifico alla decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio della sentenza impugnata, perché non criticavano specificamente l'interpretazione della scrittura del 10 settembre 2008 come atto modificativo e non novativo, limitandosi a contrapporre una lettura diversa del negozio. Ha inoltre rilevato la mancata specifica censura di ulteriori argomenti decisivi: la qualità del ricorrente di socio di controllo e amministratore della debitrice, l'avvenuta sottoscrizione della scrittura, la qualificazione non futura delle obbligazioni garantite e la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. dalla scadenza dell'ultimo canone insoluto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura del ricorrente è stata ritenuta non pertinente rispetto alla qualificazione della scrittura del 10 settembre 2008, perché il giudice di merito aveva accertato che si trattava di una modifica del rapporto e non di una novazione estintiva; quindi il riconoscimento del debito contenuto nell'atto era rilevante nel rapporto garantito e non era opponibile una lettura diversa non confrontata con la ratio decidendi.
La mera tolleranza del creditore verso l'irregolare pagamento dei canoni non integra un fatto del creditore idoneo a pregiudicare la surrogazione del fideiussore e quindi a liberarlo.
La Corte ha confermato l'esclusione della liberazione del fideiussore, valorizzando anche la sua posizione di socio di controllo e amministratore unico della società debitrice e la specifica approvazione scritta della dispensa richiesta.
Il termine per agire contro il debitore principale è stato ritenuto, in tesi, decorrere dalla scadenza dell'ultimo canone insoluto; comunque la censura non si confrontava specificamente con tale ratio.
Il ricorso è stato censurato anche perché non riportava il compiuto tenore della scrittura del 10 settembre 2008, in violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati indicati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito interpreta un contratto in modo plausibile, il ricorso per cassazione non può limitarsi a opporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.
- La censura in cassazione deve colpire tutte le rationes decidendi poste a base della decisione; se anche una sola resta intatta, il ricorso è inammissibile.
- La tolleranza del creditore nell'esecuzione del rapporto principale non coincide, di per sé, con un fatto idoneo a liberare il fideiussore ex art. 1955 c.c., salvo che incida concretamente sui diritti di surrogazione.
- La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede una valutazione completa delle circostanze rilevanti, inclusa la posizione del garante rispetto alla società debitrice e l'eventuale specifica autorizzazione preventiva.
- Ai fini dell'art. 1957 c.c., la doglianza deve confrontarsi in modo specifico con la decorrenza del termine individuata dal giudice di merito, non essendo sufficiente contestare in astratto la disciplina applicata.
- In sede di legittimità, il ricorrente deve riportare con precisione gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00580/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00581/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00582/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00583/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →