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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14524/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiari)

La controversia

La controversia trae origine da una scrittura privata del 7 aprile 1982 con cui una madre si era impegnata a trasferire a due figli la proprietà di tre appartamenti e due garage. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda dei figli, qualificando l’operazione in termini di negozio fiduciario e disponendo il trasferimento in loro favore. In appello la parte originariamente soccombente aveva contestato tale ricostruzione; il giudizio, interrotto per il decesso dell’appellante, era stato riassunto dall’erede. In cassazione l’erede ha dedotto due motivi: primo, violazione degli artt. 1351, 1418 e 2932 c.c., sostenendo che l’obbligo assunto era in realtà una promessa di donazione, assimilabile a un preliminare di donazione nullo per incompatibilità tra intento liberale ed esecuzione coattiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2932 c.c.; secondo, violazione degli artt. 2932 e 1350 c.c., assumendo che la scrittura non contenesse i requisiti necessari per la pronuncia costitutiva, in particolare l’esatta individuazione degli immobili e gli estremi edilizi richiesti dalla normativa urbanistica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l’accertamento di merito non censurato, l’obbligo di trasferire i beni non derivava da una promessa di donazione, ma dall’accordo fiduciario intercorso tra la madre e il marito, del quale la scrittura privata costituiva ricognizione e conferma; dunque non si applica la disciplina del preliminare di donazione. Ha ribadito che il pactum fiduciae è figura distinta dal contratto preliminare: nel rapporto fiduciario l’effetto reale precede e l’obbligo di ritrasferimento ha causa nell’accordo fiduciario, sicché l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è ammissibile anche fuori dal preliminare, ogni volta che sorga l’obbligo di prestare il consenso al trasferimento di un diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non trattate nella sentenza impugnata e implicanti accertamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1351 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’assimilazione dell’obbligo assunto a un preliminare di donazione, ma la Corte esclude tale qualificazione in presenza di un pactum fiduciae.

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità del preteso preliminare di donazione; la Corte ritiene infondata la censura perché l’obbligo non è ricondotto a tale schema.

  • art. 2932 c.c.

    il rimedio è ritenuto applicabile non solo al preliminare, ma a qualsiasi fattispecie da cui sorga l’obbligo di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto, incluso l’obbligo nascente dal pactum fiduciae.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la sufficienza del contenuto della scrittura privata ai fini della pronuncia costitutiva; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e fattuale.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per affermare che la nullità del contratto è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base formale delle censure per violazione di legge dedotte in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L’obbligo di ritrasferire un bene assunto in un rapporto fiduciario non è assimilabile, per causa e funzione, a una promessa di donazione o a un preliminare di donazione; esso trova titolo nell’accordo fiduciario e non nell’effetto liberale.
  • L’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non è limitata al contratto preliminare: può essere utilizzata ogni volta che esista un obbligo, contrattuale o comunque giuridicamente rilevante, di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.
  • Nel pactum fiduciae l’effetto reale precede e l’obbligazione di ritrasferimento si innesta su di esso; ciò lo distingue strutturalmente dal preliminare, nel quale l’effetto obbligatorio è strumentale e precede l’effetto reale.
  • La dichiarazione ricognitiva dell’intestazione fiduciaria non è fonte autonoma dell’obbligo di ritrasferimento, ma rafforza la posizione del destinatario esonerandolo dalla prova del rapporto fondamentale.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti in fatto non compiuti nei gradi di merito; tali censure sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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