Cassazione Penale, Ordinanza n. 19548/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per la contravvenzione al foglio di via obbligatorio. I motivi dedotti erano due: primo, violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, nella formulazione vigente all'epoca del fatto, e vizio di motivazione sulla legittimità del foglio di via obbligatorio, assumendo che il provvedimento fosse illegittimo perché fondato sulla residenza anagrafica e non sulla dimora abituale; secondo, vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, sostenendosi che le ragioni dell'espatrio e della migrazione in Italia e la precedente protezione speciale avrebbero dovuto incidere in senso favorevole. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e meramente riproduttivi di censure già disattese dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la disciplina originaria dell'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 faceva riferimento alla residenza intesa civilisticamente come dimora abituale e non alla mera residenza anagrafica; pertanto, non vi erano ragioni per dubitare della legittimità del foglio di via che vietava il ritorno in un Comune e imponeva il rientro nel Comune di dimora abituale. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena, valorizzando i precedenti penali successivi, tra cui rapina, resistenza a pubblico ufficiale e la stessa contravvenzione al foglio di via, indice di una propensione al delitto ritenuta radicata e non scalfita da interventi risocializzanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La formulazione originaria è interpretata nel senso che il riferimento alla residenza è civilisticamente inteso, cioè come luogo di dimora abituale, e non come residenza anagrafica.
art. 32 comma 3 d.lgs. n. 25 del 2008
È richiamato solo come precedente riconoscimento della protezione speciale all'imputato, ma non ritenuto idoneo a escludere la successiva capacità del soggetto di delinquere o a fondare attenuanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che riproduca censure già esaminate e confutate dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
- Ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio, il riferimento normativo alla residenza va inteso, nella formulazione originaria dell'art. 2 d.lgs. n. 159/2011, come dimora abituale in senso civilistico e non come mera residenza anagrafica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena possono essere legittimamente fondati sulla personalità del reo e sui precedenti penali successivi, quando essi evidenzino una propensione al delitto radicata e una scarsa efficacia dei precedenti interventi rieducativi.
- La concessione di precedenti misure o forme di protezione non impedisce, di per sé, una successiva valutazione negativa della personalità dell'imputato ai fini del trattamento sanzionatorio, se il comportamento successivo dimostra reiterazione criminosa.
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