Cassazione Civile, Ordinanza n. 19116/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La curatela fallimentare ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'attività di assistenza e consulenza prestata da una società di advisory nell'ambito di un incarico conferito nel 1996 a una società in crisi economico-finanziaria. Secondo la prospettazione attorea, la consulente avrebbe elaborato un piano di ristrutturazione e seguito la successiva convenzione con gli istituti di credito del 4 settembre 1997 in modo inidoneo o inadempiente, contribuendo al successivo dissesto e al fallimento della società. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto con motivazione sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto, in sintesi, nullità della sentenza per motivazione apparente o assente, nonché violazione delle norme sull'inadempimento e sul risarcimento del danno, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato specificamente il contenuto dell'incarico, il ruolo svolto dalla consulente nell'allestimento e attuazione del piano e il nesso causale tra tale attività e il danno lamentato. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando che in appello la controparte avrebbe introdotto una nuova domanda o un nuovo tema di indagine, in violazione del divieto di domande nuove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti i restanti motivi, e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non fosse totalmente mancante o apparente in senso costituzionalmente rilevante, ma abbia comunque aderito in modo acritico alla decisione di primo grado senza affrontare adeguatamente le specifiche censure formulate in appello, soprattutto quanto al contenuto dell'incarico, al ruolo della consulente e alla possibile efficienza causale della sua attività nell'iter che ha condotto al piano di ristrutturazione, alla convenzione bancaria e al successivo danno. Ha invece escluso che vi fosse mutamento del thema decidendum o della domanda, osservando che la deduzione di una responsabilità concorsuale o solidale di più possibili danneggianti non elimina la solidarietà e non impedisce al danneggiato di chiedere l'integrale risarcimento a uno solo di essi.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
l'obbligo di motivazione può dirsi violato solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non già per il semplice difetto di sufficienza della motivazione dopo la riforma del 2012.
la sentenza è nulla se la motivazione manca o è meramente apparente, non essendo sufficiente una motivazione solo sintetica se comunque intelligibile.
il vizio di motivazione è deducibile come nullità solo nei casi estremi di motivazione mancante o apparente; il mero difetto di sufficienza non è più denunciabile ex n. 5.
richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale e sulla responsabilità del debitore rispetto all'obbligo dedotto in giudizio.
richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile.
richiamato nel quadro della responsabilità solidale tra più possibili autori del danno.
richiamato per affermare la solidarietà passiva tra coobbligati in caso di fatto dannoso imputabile a più soggetti.
richiamati per inquadrare l'attività professionale di consulenza svolta dalla resistente.
richiamato come disposizione relativa al contratto d'opera intellettuale e quindi al rapporto di consulenza professionale.
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la pretesa novità della domanda o del thema decidendum in appello; la Corte ha escluso la violazione.
richiamato nelle doglianze sulla valutazione della prova e sull'asserita errata considerazione del materiale istruttorio.
richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.
citato nel contesto della censura sulla consulenza tecnica e sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale.
richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, ma il giudice del gravame deve comunque dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione; è nulla la decisione che si limiti a un'adesione acritica alla sentenza di primo grado senza un effettivo confronto con le censure dedotte.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più sindacabile in cassazione; resta però denunciabile come nullità la motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- Nelle controversie per responsabilità da inadempimento contrattuale, il giudice deve verificare concretamente il contenuto dell'incarico, l'attività effettivamente svolta dal professionista e il nesso causale tra tale attività e il danno lamentato, non essendo sufficiente un generico richiamo al ruolo di altri soggetti coinvolti nella vicenda.
- In caso di fatto dannoso imputabile a più soggetti, la graduazione delle colpe ha funzione interna di riparto tra i coobbligati ma non incide sulla solidarietà verso il danneggiato, il quale può chiedere l'integrale risarcimento anche a uno solo dei corresponsabili.
- La deduzione in appello di una responsabilità concorsuale di più soggetti non integra di per sé domanda nuova se resta immutato il fatto costitutivo del diritto al risarcimento e il titolo della pretesa contro il convenuto originario.
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