Cassazione Civile, Ordinanza n. 21765/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un fallimento agiva in ripetizione di indebito per recuperare la somma ricavata dalla vendita di titoli costituiti in pegno a garanzia di un credito bancario. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto che il pegno fosse stato escusso per garantire un credito inesistente, valorizzando come decisivo l'esito irrevocabile dell'accertamento del passivo fallimentare, nel quale la domanda della banca di ammissione al passivo per il residuo di mutuo era stata respinta per mancanza di data certa e, quindi, di opponibilità al fallimento dei documenti prodotti. La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo, respinta, e il relativo provvedimento era divenuto irrevocabile. In appello, però, la banca aveva ottenuto la riforma della sentenza: la Corte territoriale aveva escluso che la decisione sul passivo avesse efficacia di giudicato esterna rispetto all'azione di ripetizione d'indebito e aveva rigettato la domanda del fallimento. Con l'unico motivo di ricorso il fallimento denunciava violazione degli artt. 93, 96, 99 l. fall. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi nel procedimento di accertamento del passivo imponesse di considerare indebito l'incasso derivante dall'escussione del pegno, poiché incompatibile con l'esistenza del credito garantito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che le decisioni rese in sede di accertamento del passivo producono effetti solo ai fini del concorso e hanno efficacia meramente endofallimentare: coprono soltanto la statuizione di ammissione o rigetto della domanda di insinuazione, ma non si estendono alle eventuali pretese restitutorie o risarcitorie che il curatore possa far valere in separato giudizio contro il creditore. Ha inoltre evidenziato che, mentre nel passivo la mancata prova del credito può essere desunta anche dall'assenza di data certa dei documenti nei confronti del fallimento quale terzo, nell'azione di ripetizione d'indebito il curatore deve provare positivamente la mancanza della causa giustificatrice del pagamento, senza che rilevi il tema della data certa. Conseguentemente è stata confermata la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda del fallimento e il fallimento è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96, comma 5, legge fallimentare
"Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso"
Le decisioni sul passivo hanno efficacia limitata al concorso e non spiegano giudicato sulle autonome azioni del curatore contro il creditore.
Richiamato come norma che disciplina la sede e le forme dell'accertamento del passivo.
Richiamato quale norma che regola l'opposizione allo stato passivo.
Richiamato quale norma del giudizio di impugnazione dello stato passivo, le cui decisioni restano efficaci solo ai fini del concorso.
Richiamato per distinguere le azioni derivanti dal fallimento dalle procedure di accertamento del passivo.
Richiamato per distinguere le azioni dirette alla realizzazione dell'attivo già presente nel patrimonio fallito dall'accertamento del passivo.
Richiamato per escludere che, nell'azione di ripetizione d'indebito, sia necessario il requisito della data certa rispetto al creditore convenuto.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa efficacia di giudicato esterno, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso perché il giudicato endofallimentare è limitato ai fini del concorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le decisioni rese nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare hanno efficacia limitata ai fini del concorso e non producono, di regola, un giudicato esterno idoneo a vincolare il curatore nelle autonome azioni di recupero o ripetizione promosse contro il creditore.
- Nel giudizio di verifica del passivo il curatore può opporre ogni eccezione utile a contrastare l'ammissione del credito, anche riconvenzionale in senso lato, ma non può introdurre una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere un bene della vita ulteriore rispetto al mero rigetto dell'insinuazione.
- La mancata ammissione al passivo per difetto di prova del credito, specie per assenza di data certa opponibile al fallimento, non equivale all'accertamento positivo dell'inesistenza del credito e non basta, da sola, a fondare automaticamente una domanda di ripetizione d'indebito.
- Nell'azione di ripetizione d'indebito promossa dal curatore l'onere probatorio è diverso e più rigoroso rispetto alla verifica del passivo: occorre provare positivamente la mancanza di una causa giustificatrice del pagamento, non essendo sufficiente la mera carenza probatoria del creditore nel procedimento concorsuale.
- Il requisito della data certa rileva nei rapporti con i terzi nell'accertamento del passivo, ma non è il criterio decisivo quando entrambe le parti producono documenti nell'autonomo giudizio restitutorio successivo.
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