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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39570/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che assumeva di essere caduta a causa di una buca non segnalata presente in una strada comunale. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo non provato il nesso causale e, prima ancora, non esattamente individuato il luogo del sinistro, con conseguente inidoneità del quadro fattuale e probatorio a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe ignorato la diversa ratio decidendi della sentenza di primo grado e avrebbe motivato sulla sola incertezza del luogo della caduta; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando il mancato espletamento di una prova testimoniale ritenuta decisiva; con il terzo ha censurato la condanna alla rifusione delle spese in favore del terzo chiamato in causa, deducendo di non avere formulato domande nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e non denunciavano correttamente una violazione di legge: il principio del libero convincimento attiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale; analogamente, la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato anch'esso inammissibile, richiamando il principio per cui le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto possono essere poste a carico dell'attore quando la chiamata sia resa necessaria dalle tesi dell'attore poi risultate infondate, anche se l'attore non ha proposto domande dirette contro il terzo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo; la Corte non ne ravvisa una concreta violazione, perché la censura mira a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non voler osservare la regola di giudizio o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera nel merito e non consente, di per sé, un sindacato di legittimità sulla ponderazione delle prove, salvo l'ipotesi di valutazione di prove soggette a diverso regime o disapplicazione di regole legali di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione si configura solo se il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo errato, attribuendolo a soggetto diverso da quello gravato secondo la struttura della fattispecie.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato in relazione al mancato espletamento della prova testimoniale; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non si confronta con la motivazione sulla irrilevanza della prova.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono il principio di soccombenza e, in relazione al terzo chiamato in garanzia, il rimborso può essere posto a carico dell'attore se la chiamata era necessaria rispetto alle sue allegazioni poi risultate infondate.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La censura sul regolamento delle spese è dichiarata inammissibile anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità contraria alla tesi del ricorrente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato quale limite alla deducibilità del vizio motivazionale in cassazione quando vi sia doppia conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il corretto paradigma per censurare un errore di fatto nella valutazione delle prove, nei limiti oggi ristretti del vizio di motivazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Può venire in rilievo solo quando sia violato il principio del libero convincimento in senso tecnico, non per contestare la mera preferenza accordata ad alcune prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte o abbia disatteso regole legali di prova.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice abbia distribuito l'onere della prova in modo erroneo tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove.
  • Quando il giudice di merito ritenga non provato il fatto costitutivo della domanda per incertezza del luogo o della dinamica del sinistro, la censura che mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non integra di per sé vizio di legittimità se la decisione di merito ha spiegato la non decisività o irrilevanza del mezzo istruttorio.
  • In tema di spese di lite, il terzo chiamato in garanzia dal convenuto può ottenere la rifusione dall'attore quando la chiamata sia stata resa necessaria dalle allegazioni attoree poi risultate infondate, anche in assenza di domanda diretta dell'attore verso il terzo; il criterio decisivo è quello di causalità oltre che di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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