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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24546/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un'infermiera alle dipendenze di un'azienda sanitaria regionale, che otteneva in primo grado un decreto ingiuntivo per euro 3.282,58 a titolo di maggiorazioni retributive per lavoro straordinario svolto in giornate coincidenti con festività infrasettimanali. Il giudice di primo grado, pur rigettando l'opposizione dell'azienda sanitaria, riconosceva a quest'ultima il diritto alla ripetizione di somme corrisposte alla lavoratrice come indennità di turno per festività infrasettimanali non godute, ritenendo tale indennità alternativa al pagamento dello straordinario festivo maggiorato. In appello entrambe le parti impugnavano la decisione e la Corte d'Appello revocava il decreto ingiuntivo e negava il diritto dell'azienda alla ripetizione delle somme versate a titolo di indennità di turno. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo un errore di percezione sul contenuto dei cartellini marcatempo e sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato i documenti da cui, a suo avviso, non risultava il godimento dei riposi compensativi; con il secondo lamentava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 del comparto sanità e dell'art. 1287, comma 2, c.c., sostenendo che la norma collettiva dovesse essere interpretata nel senso che, in mancanza di scelta del dipendente entro trenta giorni, spettasse comunque il compenso per straordinario festivo e non il riposo compensativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a contestare la valutazione della prova e l'accertamento di fatto compiuti dalla Corte d'Appello, attività insindacabili in sede di legittimità; ha richiamato sul punto il principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre la diversa lettura del significato probatorio del documento resta riservata al giudice di merito. Ha giudicato infondato il secondo motivo, osservando che, accertato in fatto che la lavoratrice non aveva formulato richiesta e aveva comunque goduto dei riposi compensativi, la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 9 del CCNL integrativo, norma che pone sul piano di equivalenza il riposo compensativo e il compenso per straordinario festivo e che, in caso di mancato esercizio della scelta da parte del lavoratore, consente l'applicazione della regola dell'art. 1287, comma 2, c.c., con passaggio della facoltà di scelta al debitore. Ha inoltre rilevato, in via ulteriore, che anche un'interpretazione diversa della clausola collettiva non avrebbe giovato alla ricorrente, poiché avrebbe comunque condotto a ritenere dovuto il riposo compensativo, soluzione già attuata dalla datrice di lavoro. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. è stato ritenuto, in concreto, una critica alla valutazione della prova e all'accertamento del fatto, non già una vera violazione della regola di decisione sulle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata inquadrata come denuncia di nullità della sentenza, ma ritenuta inammissibile perché attinente al merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il secondo motivo, formalmente impostato come violazione di legge, è stato esaminato nel merito e respinto perché la norma collettiva era stata applicata correttamente ai fatti accertati.

  • art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001

    "l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"

    La clausola pone riposo compensativo e compenso festivo come alternative equivalenti; se il lavoratore non esercita la scelta nel termine, il datore può validamente soddisfare il debito con una delle modalità previste, e comunque la soluzione del riposo compensativo resta coerente con la disciplina.

  • art. 1287, comma 2, c.c.

    In materia di obbligazioni alternative, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel termine stabilito, la scelta passa al debitore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è stato indicato come rimedio da far valere tramite revocazione per errore di fatto quando ricorrano i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista sul fatto probatorio in sé, non integra un autonomo vizio di legittimità ma va fatto valere, se ne ricorrono i presupposti, con la revocazione per errore di fatto; resta invece insindacabile in cassazione la diversa lettura del significato probatorio attribuito al documento dal giudice di merito.
  • Quando una censura investe soltanto la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto compiuti dal giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione, perché la Corte di legittimità non può sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella del giudice territoriale.
  • Se una clausola collettiva configura prestazioni alternative a favore del lavoratore e gli attribuisce un termine per la scelta, la mancata esercitazione della facoltà nel termine può comportare l'applicazione della disciplina delle obbligazioni alternative, con passaggio della scelta al debitore ai sensi dell'art. 1287, comma 2, c.c.
  • Anche quando una disciplina contrattuale collettiva sia suscettibile di letture diverse, l'interpretazione che conserva coerenza con il diritto sostanziale del lavoratore e con la soluzione effettivamente adottata dal datore di lavoro esclude la fondatezza della pretesa al pagamento di una diversa prestazione non dovuta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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